04 Giugno 2020

Riparte il turismo, si scrive bonus vacanza e si legge credito d’imposta

ANGELO GINEX

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Abstract

                             Aggiornato al 04.06.2020

Tra le varie misure adottate dal Decreto legge Rilancio per favorire la ripresa economica post Covid-19 vi è anche un bonus vacanza. Questo potrà essere fruito da un solo componente per nucleo familiare, in parte sotto forma di detrazione d’imposta e in parte sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Ai fornitori di servizi vacanza, invece, detto sconto verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successiva cessione a terzi.

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Destinatari del bonus

Per il periodo d’imposta 2020, l’articolo 176 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) riconosce, ai nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi vacanza.

A tal fine, è possibile fare riferimento non solo all’ISEE ordinario, ma anche a quello corrente, cioè riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore ai sensi dell’articolo 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

L’ammontare del credito è pari a:

  • 150 euro, se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
  • 300 euro, se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • 500 euro, se il nucleo familiare è composto da tre o più persone.

Tale credito potrà essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare.

 

Condizioni di utilizzo

Affinché il suddetto credito possa essere riconosciuto ai beneficiari indicati, è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una “singola” impresa turistico ricettiva, da un “singolo” bed & breakfast o da un “singolo” agriturismo (ciò significa che l’importo dovuto deve essere versato per intero e legato a servizi offerti da una sola struttura ospitante);
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o altro documento commerciale, nel quale occorre indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto direttamente alle imprese turistico ricettive, ai bed & breakfast e agli agriturismi, ovvero mediante piattaforme o portali telematici gestiti da agenzie di viaggio e tour operator, ma non con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti da questi differenti (quindi, sono escluse le piattaforme online come Booking, Airbnb, ecc.).

In difetto di tali condizioni, i destinatari del bonus vacanza decadono dal beneficio.

Il credito è fruibile esclusivamente nelle seguenti percentuali:

  • nella misura dell’80%, previo accordo con il fornitore dei servizi vacanza, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • nella misura del 20%, in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Ne deriva quindi che il destinatario della misura potrà limitarsi ad anticipare il 20% del bonus (30 euro in caso di bonus da 150 euro, 60 euro in caso di bonus da 300 euro e 100 euro in caso di bonus da 500 euro), che poi si porterà in detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

 

Fornitori dei servizi

I servizi vacanza devono essere necessariamente offerti da uno dei seguenti soggetti:

  • imprese turistico ricettive;
  • bed & breakfast;
  • agriturismi.

Evidentemente, si tratta, a titolo esemplificativo, di alberghi, residenze turistico alberghiere, affittacamere, ostelli, case e appartamenti per vacanze, ecc.

È necessario che tali soggetti siano in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva e, quindi, in regola con i titoli abilitativi.

Occorre altresì sottolineare che il beneficio concerne unicamente i servizi offerti all’interno del territorio nazionale, per cui non è assolutamente possibile beneficiare di un bonus vacanza da spendere all’estero.

In caso di accordo con il cliente che prospetta l’intenzione di fruire del bonus in parola, il fornitore di servizi vacanza viene rimborsato dello sconto che pratica in suo favore sotto forma di credito d’imposta:

  • da utilizzare esclusivamente in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza alcuno dei limiti previsti dall’articolo 34 L. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;
  • con facoltà di successiva cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Quindi, la struttura ospitante “anticipal’80% del bonus vacanza, che potrà poi scontare sotto forma di credito d’imposta.

Il credito d’imposta oggetto di cessione ad uno dei soggetti sopra indicati, non ulteriormente ceduto, può essere fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno definite le modalità applicative del bonus vacanza.

Da ultimo, si evidenzia che, nel caso in cui i requisiti che danno diritto al credito d’imposta non risultino integrati (anche parzialmente), i fornitori dei servizi vacanza e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. In tal caso, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

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