17 Dicembre 2020

Verso uno spazio comune europeo dei dati: presentata la proposta di Data Governance Act

PIETRO MARIA MASCOLO

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Abstract

Con il principale obiettivo di promuovere la fruibilità dei dati all’interno dell’Unione Europea, la Commissione ha pubblicato la propria proposta di regolamento in materia di data governance (“Data Governance Act”) che contribuirà alla creazione di un vero e proprio spazio comune europeo per i dati, uniformando le azioni dei singoli Stati Membri in un settore sempre più strategico per il tessuto sociale ed economico dell’UE.

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La via della condivisione

Il concetto di data governance accorpa l’insieme di regole volte a disciplinare l’utilizzo dei dati, anche attraverso appositi accordi e standard tecnici. All’interno del più ampio concetto di “utilizzo” dei dati si pone, evidentemente, quello di “condivisione” degli stessi. Tale condivisione, punto focale del Data Governance Act, necessita, a mente della Commissione, di strutture e processi che assicurino standard di sicurezza adeguati per tutti i soggetti coinvolti.

 

Il contenuto della proposta

La proposta in esame, in primo luogo, intende disciplinare il riutilizzo di alcune tipologie di dati originariamente detenute in via esclusiva da parte degli enti pubblici. In particolare, nell’ottica della summenzionata esigenza di condivisione, si prevede che tale riutilizzo non debba essere condizionato da logiche di esclusività, che potrebbero sussistere solo eccezionalmente e per un intervallo di tempo limitato. Al contempo, le descritte finalità di condivisione non potrebbero in ogni caso compromettere i diritti e le libertà degli individui, con la conseguenza che l’ente pubblico “cedente” dovrà essere in grado di accertare i risultati del trattamento dati effettuato dal “riutilizzatore”, riservandosi il diritto di proibirne l’utilizzo nel caso in cui si ravvisi un pericolo per i diritti coinvolti. Nell’ambito di tali funzioni, gli enti pubblici potranno essere supportati da uno o più organismi competenti individuati dagli Stati membri. Stati membri che dovranno altresì premunirsi di individuare un unico punto di contatto per la ricezione e conseguente valutazione delle richieste di riutilizzo pervenute.

In secondo luogo, il Data Governance Act prende in esame il fenomeno del c.d. “data sharing”, per tale intendendosi la libera condivisione dei dati nello spazio economico europeo tra soggetti pubblici e privati. La proposta prevede che, al fine di garantire la protezione dei dati e dei relativi interessati coinvolti in tale condivisione, risulti necessario che i soggetti fornitori dei servizi di data sharing siano sottoposti a rigidi protocolli di notifica.
A ciò si aggiunga che, nella medesima ottica, i singoli Stati membri saranno chiamati a implementare strumenti e soluzioni tecniche uniformi (quali, a mero titolo esemplificativo, modelli standard di anonimizzazione o l’adozione di appositi accordi di riservatezza) da predisporsi a monte dei trasferimenti di dati. Superate tali procedure di notifica e verifica, i data sharing providers si occuperanno quindi di raccogliere e strutturare i dati in modo neutrale, con espresso divieto di cessione degli stessi per scopi propri (ad esempio vendendoli a un’altra impresa o utilizzandoli per sviluppare il proprio prodotto sulla base di questi dati). Le autorità pubbliche verificheranno il rispetto dei requisiti necessari per la fornitura dei servizi in esame e la Commissione terrà un registro dei fornitori autorizzati.

Il capitolo quarto della proposta è dedicato alle “data altruism organisation”, entità giuridiche costituite per soddisfare interessi generali, che operano senza scopo di lucro e che svolgono la propria attività attraverso una struttura giuridicamente indipendente. In buona sostanza, per “altruismo dei dati” deve intendersi la circostanza in cui gli interessati abbiano acconsentito al trasferimento ed alla condivisione dei propri dati personali per finalità di interesse generale (quali, a mero titolo esemplificativo, la ricerca scientifica o il miglioramento dei servizi pubblici), senza richiedere alcun compenso. Al pari dei fornitori dei servizi di data sharing, anche le organizzazioni in esame risulteranno sottoposte a procedure di accreditamento ad hoc e conseguente controllo del proprio operato da parte delle autorità competenti.

Conclusivamente, si rileva che il Data Governance Act prevede l’istituzione di un Comitato europeo per l’innovazione dei dati, al fine di facilitare la condivisione di best practices tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la condivisione a scopi altruistici.

 

Uno spazio comune europeo dei dati

Dal complessivo esame della proposta di regolamento in tal sede analizzata, traspare chiaramente che l’Unione, conscia dell’enorme potenziale correlato all’introduzione di politiche adeguatamente efficaci e tutelanti in materia di condivisione dei dati, abbia deciso di comporre autonomamente le “regole del gioco”.
La scelta, infatti, di optare per lo strumento del “regolamento”, direttamente applicabile all’interno degli Stati membri, risulta indicatore della volontà di sottrare a questi ultimi ampi margini di autonomia che rischierebbero di compromettere le evidenti ragioni di uniformità alla base di un delicato equilibrio. Equilibrio che, certamente, necessiterà della sussistenza delle prescrizioni precedentemente formalizzate con la pubblicazione del GDPR.

Si può infatti ritenere che la coesistenza tra il Data Governance Act, il GDPR ed il vigente quadro normativo comunitario in materia, contribuirà a garantire, soprattutto agli occhi degli operatori e dei soggetti coinvolti nella descritta condivisione di dati, quell’affidabilità necessaria a favorire lo scambio di dati provenienti da tutta l’Unione Europea, sia dal settore pubblico che dalle imprese, per l’effetto stimolando così lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi tali da rendere l’UE sempre più protagonista nello scacchiere internazionale.

 

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