22 Maggio 2025

La composizione negoziata della crisi d’impresa dopo il Correttivo 2024

RIZZARDO DEL GIUDICE

Immagine dell'articolo: <span>La composizione negoziata della crisi d’impresa dopo il Correttivo 2024</span>

Abstract

La composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC) – disciplinata dagli artt. 12-25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e profondamente aggiornata dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – si è imposta con finalità di risanamento flessibile, rapido e soprattutto anticipatorio rispetto alle tradizionali procedure concorsuali. Nata con il D.L. 118/2021 per dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1023, la CNC consente all’imprenditore di avviare trattative assistite da un esperto indipendente già nella fase di squilibrio economico-finanziario che renda probabile la crisi, oltre che nello stato di crisi conclamata o persino di insolvenza reversibile.
 

***


Cornice normativa e ratio dell’istituto

La logica di fondo è tesa a favorire l’emersione tempestiva delle difficoltà e consentire soluzioni concordate capaci di preservare, per quanto possibile, la continuità aziendale e i livelli occupazionali. Rispetto agli strumenti concorsuali giudiziali la CNC presenta due tratti distintivi: la volontarietà (solo l’imprenditore può attivarla) e la natura stragiudiziale (il Tribunale interviene tuttavia in tema di misure protettive ed autorizzazione di nuova finanza). Il terzo Correttivo 2024 ha stabilizzato la disciplina: chiarendone i presupposti di accesso, semplificando la documentazione iniziale, rafforzando il ruolo dell’esperto, migliorando i rapporti con Banche e Fisco e raccordando più efficacemente la fase negoziale con gli strumenti concorsuali successivi.
 

Accesso alla procedura

Il percorso inizia con l’istanza di nomina dell’esperto. L’imprenditore carica nella piattaforma telematica un set informativo sui bilanci o, se non ancora approvati, sui progetti di bilancio o una situazione patrimoniale aggiornata, un elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento, la relazione sulle cause della crisi e le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi.

La domanda viene vagliata dal segretario generale della CCIAA, che può richiedere integrazioni; la Commissione regionale procede alla nomina dell’esperto entro i successivi cinque giorni. I nuovi criteri premiano la competenza effettiva dell’esperto: si tiene conto dell’esperienza maturata e – novità del 2024 – dell’esito delle CNC precedentemente seguite dal professionista.
 

Nomina e funzioni dell’esperto

L’esperto accetta l’incarico dichiarando la propria indipendenza e verifica in contraddittorio con l’imprenditore la situazione e la praticabilità del un risanamento, quindi fissa il calendario delle trattative con i creditori. Il compito è agevolare il dialogo, proporre soluzioni, invitare le parti a rideterminare i contenuti dei contratti e le condizioni nella misura in cui l’equilibrio originario risulti compromesso. L’esperto può avvalersi di coadiutori specialisti e, grazie all’interoperabilità introdotta nel 2024, può accedere direttamente ai database di Agenzia Entrate, INPS, INAIL, agente della riscossione e Centrale Rischi, ottenendo un quadro completo dell’esposizione debitoria.
 

Misure protettive e pubblicità

Nel corso della CNC l’imprenditore può chiedere misure protettive: il Tribunale con decreto inibisce o sospende azioni esecutive e cautelari, impedisce l’acquisizione di prelazioni e salvaguarda la continuità dei contratti pendenti. Il periodo di protezione è pubblicizzato nel Registro Imprese ed è temporalmente limitato (fino a dodici mesi complessivi). Costituisce rilevante novità del Correttivo 2024 l’esplicito divieto, per le banche, di sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla CNC e così pure di declassare il credito. La tutela non è tuttavia assoluta: la banca può agire se la revoca è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale, ma deve comunicarne le ragioni agli organi di controllo della società.

Con il Correttivo 2024 sono stati inseriti i commi 5-bis dell’art. 18 e 5 dell’art. 16 prevedendosi che – intervenuta conferma delle misure protettive – la banca non possa tenere sospesa la linea di credito salvo ove dimostri la necessità in tal senso imposta da esigenze prudenziali; in compenso la prosecuzione del rapporto non integra, di per sé, responsabilità della Banca per concessione abusiva di credito.
 

Finanziamenti prededucibili

Per sostenere il risanamento l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione del Tribunale a reperire nuova finanza prededucibile. Per effetto del Correttivo 2024 la prededuzione si applica ai crediti originati non solo da nuovi contratti ma anche dalla riattivazione di linee di credito sospese, e sopravvive qualunque sia l’esito della CNC, anche nella fattispecie di successiva liquidazione giudiziale. Tali norme mirano a ridurre le resistenze degli istituti nell’erogare nuova finanza in una situazione di incertezza.
 

Transazione fiscale

Significativa novità è l’accordo transattivo riferito ai debiti fiscali: l’art. 23, comma 2-bis consente all’imprenditore di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale o dilazionato, allegando due relazioni tecniche. La prima, di un professionista indipendente, deve attestare che la proposta è più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale; la seconda, del revisore legale, certifica la completezza e veridicità dei dati. L’accordo, una volta depositato, diviene efficace se il Tribunale ne autorizza l’esecuzione previa formale verifica. Allo stato rimangono tuttavia esclusi i debiti previdenziali: lacuna che dottrina e operatori auspicano venga presto colmata.
 

Durata della procedura ed esiti

La CNC ha una durata ordinaria di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabile solo in ipotesi limitate. L’incarico si chiude con una relazione finale, pubblicata sulla piattaforma; gli scenari possibili sono:

  1. Risanamento stragiudiziale mediante accordi privatistici o piani attestati;
  2. Accordo di ristrutturazione omologato (art. 57) o transazione fiscale;
  3. Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio);
  4. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies–septies);
  5. In difetto, liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori o su istanza del debitore.

In tutti i casi, la CNC costituisce un passaggio di trasparenza: i documenti, i rapporti dell’esperto e la pubblicità nel Registro Imprese consentono, nella successiva fase, di disporre di un patrimonio informativo prezioso per comprendere le cause del dissesto e valutare l’eventuale responsabilità degli amministratori.
 

Ruolo degli organi di controllo

La riforma accentua l’obbligo di vigilanza degli organi interni: non solo devono attivarsi tempestivamente segnalando l’emersione di squilibri, ma sono destinatari delle comunicazioni dell’esperto e di quelle delle banche in caso di revoca prudenziale dei fidi. Inoltre per la transazione fiscale è strategico l’apporto del revisore legale, con attestazione di veridicità dei dati aziendali.
 

Valutazione complessiva

Complessivamente, la CNC – specie dopo il Correttivo 2024 – rappresenta strumento moderno, coerente con gli standard europei, capace di coniugare la libertà negoziale dell’impresa con adeguate garanzie per i creditori. Le semplificazioni documentali, la valorizzazione del ruolo dell’esperto, i miglioramenti nei rapporti bancari, l’introduzione della transazione fiscale e la certezza sulla prededuzione dei finanziamenti rendono oggi la composizione negoziata un percorso privilegiato per affrontare tempestivamente le difficoltà aziendali.

 

Altri Talks