09 Gennaio 2020

Contratti autonomi di garanzia e clausole di deroga della giurisdizione

CLAUDIA BOSCO

Immagine dell'articolo: <span>Contratti autonomi di garanzia e clausole di deroga della giurisdizione</span>

Abstract

Alcune recenti pronunce hanno chiarito che una clausola di deroga della giurisdizione presente nel rapporto di mandato tra appaltatore ed ente controgarante aventi sede in Italia non è sufficiente ad attrarre nella giurisdizione del giudice italiano anche gli altri rapporti inerenti al contratto di appalto da eseguirsi all’estero, per i quali le parti hanno pattuito una diversa competenza giurisdizionale.

È una conseguenza di cui dovranno tenere conto sia le imprese italiane, nella valutazione complessiva degli appalti di cui sono parte, sia gli istituti garanti, nella redazione dei formulari contrattuali utilizzati per regolare il rapporto di mandato.

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I contratti di appalto e i rapporti di garanzia

Nel contesto di alcuni contratti di appalto stipulati tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea, l’appaltatore italiano aggiudicatario ha consegnato al committente una serie di garanzie autonome a prima richiesta (quali i performance bond o gli advance payment bond) che assicurano, in caso di inadempimento dell’appaltatore alle proprie obbligazioni, il tempestivo versamento da parte del garante di una somma di denaro predeterminata.

Nel caso di specie, secondo uno schema diffuso nella prassi, le garanzie sono state emesse da un ente che ha sede nello stesso Stato del committente e in cui il contratto di appalto deve essere eseguito. Contestualmente, un soggetto che opera nel paese dell’appaltatore ha rilasciato, nell’interesse di quest’ultimo e a favore del garante, delle controgaranzie.

Tutti i rapporti sono regolati dalla legge dello Stato del committente, individuato anche quale foro competente per le controversie, ad eccezione del rapporto di mandato tra appaltatore e controgarante, regolato dalla legge dello Stato di origine dei medesimi, l’Italia, cui viene demandata anche la competenza giurisdizionale.

 

I procedimenti cautelari instaurati in Italia

A fronte dell’escussione delle garanzie da parte del committente beneficiario, l’appaltatore ha agito avanti al giudice nazionale per ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. che, sul presupposto dell’abusività dell’escussione, inibisse (i) al garante il pagamento delle garanzie e la rivalsa nei confronti del controgarante e (ii) al controgarante il pagamento delle controgaranzie e la rivalsa nei confronti dell’impresa debitrice.

Il quadro normativo di riferimento è il Regolamento UE n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che individua quale foro generale quello del domicilio del convenuto, derogabile solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del Capo II del Regolamento, tra cui l’art. 25, inerente alle clausole di deroga della giurisdizione, e l’art. 8, n. 1), che individua una competenza speciale in caso di pluralità di convenuti.

Sulla base di quest’ultima norma, in particolare, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno degli altri convenuti è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

L’appaltatore ha sostenuto che tale disposizione consentisse di estendere anche agli altri rapporti coinvolti la giurisdizione italiana, individuata sulla base della clausola di deroga presente nel rapporto di mandato tra il medesimo e il controgarante. Tesi, invece, avversata dal beneficiario costituitosi in giudizio, assistito dal nostro Studio, che ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ebbene, quattro diverse pronunce (una del Tribunale di Torino e tre del Tribunale di Roma, di cui una in sede di reclamo) hanno escluso, confermando la tesi del committente, che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 8, n. 1) del Regolamento e hanno dichiarato la carenza della giurisdizione italiana con riferimento a tutti i rapporti oggetto della domanda cautelare, ad eccezione, appunto, del rapporto di mandato. Il Tribunale di Roma quale Giudice del reclamo ha escluso la sussistenza della giurisdizione anche in relazione a questo rapporto. Voce fuori dal coro solo quella del Tribunale di Milano che ha ritenuto sussistere la giurisdizione rispetto a tutte le domande, rigettando poi nel merito la domanda dell’appaltatore.

 

L’assenza del rischio di decisioni tra loro incompatibili

I giudici hanno richiamato i principi ispiratori del Regolamento: prevedibilità del risultato dell’applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale, rispetto dell’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente e conseguente tutela degli accordi di deroga della giurisdizione, nonché prevenzione di tattiche processuali scorrette volte ad allontanare il convenuto dal foro generale o pattuito.

Hanno confermato, poi, che le domande di inibitoria del pagamento delle garanzie, seppur tutte attinenti all’esame della sussistenza dell’exceptio doli generalis sollevata dall’appaltatore, possono essere esaminate separatamente:

  • la domanda avente ad oggetto l’accertamento del carattere abusivo dell’escussione delle garanzie principali e la conseguente inibitoria del pagamento non richiede alcun esame dei rapporti di controgaranzia e di mandato;
  • l’analoga domanda proposta in relazione alle controgaranzie ricomprende tutte le questioni relative all’eventuale carattere abusivo dell’escussione delle garanzie principali, ma tale valutazione può essere effettuata in via meramente incidentale.

I giudici chiamati a decidere potranno, tuttalpiù, fare valutazioni difformi sulla legittimità o meno dell’escussione delle garanzie da parte del beneficiario, ma ciò non è sufficiente ad integrare il rapporto di connessione richiesto dall’art. 8 n. 1) del Regolamento e per attrarre la giurisdizione in deroga al foro convenuto dalle parti.

Nel caso concreto, inoltre, l’intervento quale garante di un soggetto insediato sul territorio di esecuzione dell’appalto e non avente alcun rapporto diretto con l’appaltatore è evidentemente funzionale, nella volontà delle parti, ad assicurare il più stretto collegamento tra le garanzie principali e la giurisdizione del committente e a separarne le sorti rispetto al rapporto in base al quale le garanzie sono state ordinate, cui il committente è del tutto estraneo.

In tale contesto, la scelta dell’appaltatore e del controgarante di individuare quale giudice competente un giudice diverso da quello cui è demandata la cognizione del rapporto principale denota, secondo i giudici di merito, la consapevole assunzione del rischio di sottoporre a giurisdizioni diverse tali rapporti e di ottenere decisioni difformi sulla legittimità o meno della escussione.

 

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