21 Agosto 2020

Il contratto di allotment

DONATELLA CAPIZZI MAITAN

Immagine dell'articolo: <span>Il contratto di allotment</span>

Abstract

Ogni pacchetto turistico acquistato on-line o tramite un’agenzia viaggi ha alla base una complessa pianificazione dei servizi che lo compongono. Uno degli strumenti per realizzare tale pianificazione è un accordo quadro a contenuto atipico, denominato “allotment”, la cui fisionomia può variare a seconda delle circostanze. L’articolo si propone di analizzare sinteticamente l’inquadramento giuridico del contratto in parola evidenziandone, al contempo, alcuni aspetti pratici.

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In cosa consiste il contratto di allotment e a cosa serve?

Nella prassi commerciale turistica, il termine allotment (letteralmente “assegnazione di un lotto”) designa una formula contrattuale per l’acquisizione della disponibilità di servizi turistici.

Attraverso l’accordo di allotment, l’operatore, generalmente un tour operator o un gestore di piattaforme telematiche, ottiene da fornitori di servizi turistici - quali strutture alberghiere, linee aeree o di navigazione oppure organizzatori di spettacoli o eventi sportivi - la possibilità di riservarsi, per un determinato periodo e a un prezzo concordato, un certo numero (un “lotto”, appunto) di camere, passaggi aerei o su navi da crociera oppure biglietti.

In questo modo l'operatore può prenotare in blocco e in anticipo i servizi prescelti, distinguendoli anche per tipologia, prezzi, stagionalità e così via. Generalmente, un accordo di allotment è concluso in relazione alla stagione turistica successiva, ma nulla vieta anticipi anche maggiori.

 

Quali sono le tipologie del contratto di allotment?

L'allotment può essere “senza garanzia”, oppure “garantito” oppure ancora “a vendita libera”.

Nell’allotment senza garanzia, ovvero con opzione a “release” (cioè a scadenza, letteralmente, “rilascio”), le parti stabiliscono una data di scadenza, detta appunto “release”, entro la quale l’operatore deve comunicare al fornitore il numero di “posti” (e cioè, a seconda dei casi, camere, biglietti, etc) che intende confermare. Scaduto il termine, i servizi “non confermati” tornano nella disponibilità del fornitore e l’operatore non è tenuto a pagare il relativo prezzo.

Con particolare riferimento al settore alberghiero, la determinazione della data di release dipende dal rapporto di forza fra le parti. Infatti:

  • dal punto di vista della struttura è preferibile avere una data release più ampia (almeno tre o quattro settimane prima dell’utilizzo della camera per l’alta stagione e due settimane per la bassa stagione); in questo modo, l’avere la disponibilità delle proprie camere con largo anticipo consente alla struttura di avere maggiori opportunità di pianificazione e una possibilità di ottimizzare meglio i prezzi. 
  • dal punto di vista dell’operatore, invece, è preferibile che la data di release sia il più vicina possibile alla data del soggiorno, in modo da disporre di una maggior “finestra” temporale per la vendita.

 

Il contratto garantito, detto anche vuoto per pieno”, prevede invece che l’operatore paghi per intero il prezzo dei servizi riservati, a prescindere dall’effettiva conferma e dal loro utilizzo ovvero, se il contratto è solo parzialmente garantito, che paghi il prezzo dei servizi inutilizzati decurtato di una percentuale concordata corrispondente al risparmio di costi del fornitore.

In questo caso entrambe le parti sono vincolate ab origine all’accordo. Questa modalità è più vantaggiosa per il fornitore che, in caso di prospettive di vendita poco promettenti, può preferire di liberarsi del rischio di invenduto pur a fronte dell’applicazione di tariffe particolarmente ridotte.

Gli accordi “vuoto per pieno” costituiscono uno strumento significativo nei rapporti fra strutture ricettive e i cd. grossisti di viaggi”, detti anche “wholesalers” o bed banks, piattaforme telematiche che si occupano della vendita delle camere facendo da intermediari con agenzie viaggi e tour operator tradizionali oppure anche con agenzie viaggi online (le cd. OTA) e portali. I grossisti comprano grandi quantità di camere in allotment e le rivendono agli operatori su vari canali, on-line oppure off-line. Per le strutture, questi accordi, se favoriscono una pianificazione delle entrate e dell’occupazione delle camere, non offrono la visibilità consentita dal rapporto diretto con le OTA (il cd. “effetto billboard”) e spesso impongono politiche penalizzanti di gestione del prezzo. D’altra parte, tramite i grossisti le strutture possono raggiungere mercati lontani o di nicchia cui non potrebbero accedere tramite i canali diretti.

Si parla invece di vendita libera o “free sale”, quando le parti non prefissano il termine o il numero di camere e le condizioni di vendita sono dettate dal fornitore.

Quando si applica questo tipo di accordo al settore alberghiero, le tariffe e le disponibilità rimangono nel pieno controllo della struttura, che le gestisce in autonomia in base all’andamento del mercato. La struttura rimane anche libera di approfittare o meno della visibilità concessa dai canali gestiti dall’operatore con cui ha concluso il contratto “free sale”, ai quali dovrà quindi riconoscere una commissione solo ove la vendita avvenga suo tramite. Nel campo della biglietteria, l’operatore, generalmente una piattaforma telematica, vende in nome e per conto degli organizzatori titoli di ingresso a eventi di vario genere, fino alla data dell’evento e con la possibilità per la piattaforma di vedersi “ricaricare” il “lotto” di biglietti a disposizione, in caso di esaurimento anticipato.

 

Qual è l’inquadramento giuridico del contratto di allotment e, quindi, la disciplina applicabile?

L’accordo di allotment può essere considerato un negozio giuridico preparatorio rispetto alla stipula di contratti di prestazione di servizi turistici ma la sua qualificazione, e quindi la sua disciplina, mutano a seconda che si tratti di allotment senza garanzia, di “vuoto per pieno” o di “free sale”.

In particolare:

  • il contratto “senza garanzia” è riconducibile allo schema della proposta irrevocabile in favore dell’operatore, attribuendo a quest’ultimo un diritto di opzione per la conclusione di un numero predeterminato di contratti di servizi turistici a favore di un terzo, l’utente finale;
  • Il contratto garantito “vuoto per pieno” è invece un contratto atipico, avente ad oggetto la cessione in via anticipata del diritto di fruire di determinati servizi;
  • Il contratto “free sale” si configura invece come un appalto di servizi, in base al quale la piattaforma gestisce la vendita in forza di un mandato dal fornitore di servizi, con diritto di incasso da parte di quest’ultima a fronte di una commissione e obbligo di rimessa degli incassi a una determinata scadenza.

A prescindere dalla tipologia adottata, gli accordi di allotment possono comportare vantaggi a entrambe le parti, ripartiti in misura diversa a seconda dei casi. I fornitori possono così trovare canali di vendita migliori di quelli reperibili con la vendita diretta e, nel caso del “vuoto per pieno”, anche trasferire sull’operatore, in tutto o in parte, il rischio di invenduto; i tour operator o le piattaforme possono organizzare i propri pacchetti con il necessario anticipo e godere di tariffe di maggior favore.

 

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