21 Dicembre 2018

Impianti di trattamento rifiuti: le nuove conclusioni sulle BAT

ATTILIO BALESTRERI

Immagine dell'articolo: <span>Impianti di trattamento rifiuti: le nuove conclusioni sulle BAT</span>

Abstract

Lo scorso 17 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Decisione di Esecuzione della Commissione UE 2018/1147/Ue del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento rifiuti. Vedremo dunque quale rilievo assumono le BAT nel nostro sistema giuridico e come approcciare le recenti novità.

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BAT: di cosa si tratta

Le BAT (acronimo di best available techniques o migliori tecniche disponibili) sono le tecniche operative finalizzate alla riduzione dei livelli emissivi e degli impatti già disponibili a livello industriale e considerate maggiormente efficienti, sostenibili ed avanzate. Esse sono definite, su base europea, dall’IPPC Bureau di Siviglia e raccolte in specifici documenti tra cui le «conclusioni sulle Bat» (BAT conclusions) che contengono la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità nonchè i livelli di emissione (Bat-Ael) e consumo ad esse associati.

Per gli impianti assoggettati ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) le BAT sono il principale riferimento tecnico per la definizione delle condizioni autorizzative e rilevano sia in fase di rilascio (o modifica) dell’autorizzazione che di riesame della stessa. Infatti:

  • l’art. 29-sexies d.lgs. n. 152/2006 chiarisce che l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, nel definire i valori limite emissivi e le condizioni autorizzative, deve garantire – salvo limitati e circoscritti casi di motivata deroga - livelli di protezione dell’ambiente non inferiori a quelli definiti nelle BAT;
  • l’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006 dispone che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle conclusioni sulle BAT, anche in assenza di intercorse modifiche impiantistiche o nuovi procedimenti autorizzativi, debba essere disposto il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata;
  • lo stesso articolo prevede che, in ogni caso, l’autorizzazione vada riesaminata laddove le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni.

Le conclusioni sulle Bat per gli impianti di trattamento rifiuti

In questo contesto si inserisce la Decisione 2018/1147/UE, strutturata in 53 Bat conclusions, talune di carattere generale ed altre per specifiche tipologie di impianti.

Gli obiettivi dichiarati delle nuove conclusioni sulle BAT sono: i) riduzione delle emissioni complessive; ii) maggiore efficienza energetica; iii) riduzione del consumo di risorse; iv) prevenzione degli incidenti; v) riduzione della rumorosità e dell’impatto odorigeno degli impianti; vi) ottimizzazione dello sfruttamento dei residui delle attività di trattamento.

L’ambito di applicazione delle nuove conclusioni sulle BAT è circoscritto, si tratta infatti di:

  • smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, per specifiche operazioni elencate nella Decisione (trattamento biologico, trattamento chimico-fisico, ecc.);
  • smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, per specifiche operazioni elencate nella Decisione (trattamento biologico, trattamento chimico fisico, ecc.);
  • recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, per specifiche operazioni elencate nella Decisione (trattamento biologico, pretrattamento per incenerimento, ecc.); se l’attività di trattamento rifiuti consiste unicamente nella digestione anaerobica, la soglia è di 100 Mg al giorno;
  • deposito di rifiuti pericolosi non contemplati nell’Allegato I, punto 5.4, della Direttiva 2010/75/UE con capacità totale superiore a 50 Mg, qualora sussistano le condizioni indicate;
  • trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE provenienti da un'installazione che svolga le attività di cui ai precedenti punti.

Sono dunque espressamente escluse dall’ambito di applicazione delle nuove conclusioni sulle BAT – perché disciplinate da altre BAT di settore o perché non direttamente pertinenti rispetto alle tecniche elencate - diverse categorie di attività pur riconducibili al comparto del trattamento rifiuti. Tra queste, lo smaltimento in discarica, il lagunaggio, il trattamento degli effluenti di specifiche categorie di allevamenti, il trattamento di scorie e ceneri pesanti, il recupero di alcune tipologie di rifiuti (ad es. batterie, carta), le attività di coincenerimento, pirolisi e gassificazione dei rifiuti

Non potendo entrare, per esigenze di sintesi, nei dettagliati contenuti delle nuove conclusioni sulle BAT, va comunque richiamata l’attenzione su alcuni aspetti particolarmente valorizzati nel documento ed interessati da significative innovazioni, vale a dire:

  • i livelli di emissione in atmosfera e le conseguenti tecniche di riduzione;
  • la massimizzazione del risparmio idrico e del riutilizzo della risorsa;
  • il contenimento degli impatti, sia in termini di polverosità che di formazione di odori;
  • il contenimento della rumorosità degli impianti;
  • l’intensificazione dei monitoraggi;
  • la gestione in sicurezza delle attività di trattamento.

Prospettive operative

Entro i prossimi 4 anni tutti i gestori degli impianti autorizzati in AIA rientranti nell’ambito di applicazione delle conclusioni sulle BAT in commento saranno chiamati, in contraddittorio con le Autorità, a conformare la propria attività, e le relative autorizzazioni, al nuovo contesto operativo. Ciò potrà avvenire nell’ambito di un procedimento di riesame dedicato oppure nell’ambito dei provvedimenti autorizzativi rilasciati a valle di procedimenti avviati per diverse ragioni (es. modifica o riesame periodico). Caso per caso dovranno dunque essere valutati lo stato attuale degli impianti, l’impatto delle nuove tecniche previste e l’approccio operativo e autorizzativo necessario. E’ dunque imprescindibile un approccio preventivo e organizzato. In tal senso diverse Autorità, operando una scelta virtuosa e funzionale, hanno già definito i calendari del riesame autorizzativo per le attività insediate sul territorio.

 

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