09 Gennaio 2017

Ipotesi di alienazione di immobile strumentale alla gestione di un servizio pubblico

SARA RICCI

Immagine dell'articolo: <span>Ipotesi di alienazione di immobile strumentale alla gestione di un servizio pubblico</span>

Abstract

Nel corso della vigenza di una concessione di servizi potrebbe porsi la questione dell’eventuale alienazione da parte della stazione appaltante di un immobile funzionale allo svolgimento del servizio erogato e qualificato come di interesse pubblico.

* * *

Occorre in primis analizzare se il bene strumentale al servizio – in questo caso l’immobile in uso al concessionario – si configuri o meno come bene patrimoniale indisponibile della stazione appaltante e come tale incedibile ai sensi dell’art. 826, ultimo comma c.c. (ai sensi del quale “Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”). Tale aspetto tuttavia potrà essere valutato unicamente dalla stazione appaltante, in base ai vincoli che ha apposto sull’immobile e ad eventuali regolamenti comunali.

In secondo luogo, essendo in presenza di una concessione e non di una locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo, disciplinata dalla L. 392/1978, si potrebbe ritenere che il titolo connesso all’utilizzo dell’immobile sia meritevole di tutela, in quanto al concessionario è concesso l’uso dello stesso in funzione della gestione del servizio; inoltre il concessionario corrisponde alla stazione appaltante un contributo per l’utilizzo della struttura, parificabile ad un canone di locazione.

Occorre infine verificare se ricorrano gli estremi per addivenire alla cessazione del rapporto concessorio ai sensi dell’art. 176 D.lgs. 50/2016.

Pertanto, in analogia con quanto previsto all’art. 38 della L. 392/1978, la stazione appaltante qualora intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile oggetto di concessione, dovrà darne comunicazione al concessionario, indicando il corrispettivo di cessione, sul quale quest’ultima potrà esercitare la prelazione.

Fermo restando il diritto di prelazione e le verifiche suindicate, si potrebbe ritenere che, stante la vigenza contrattuale tra stazione appaltante e concessionario, l’immobile non possa essere alienato a terzi senza una specifica procedura (bando di gara mediante asta pubblica) e in tale ultimo caso il concessionario abbia comunque il diritto di recedere dal contratto di gestione del servizio.

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