28 Agosto 2018

Consiglio di Stato: la fiducia non basta, serve un procedimento competitivo

ALESSANDRO RENNA

Immagine dell'articolo: <span>Consiglio di Stato: la fiducia non basta, serve un procedimento competitivo </span>

Abstract

Recentemente il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sul Documento di Consultazione ANAC relativo ai servizi legali (disponibile all'indirizzo https://bit.ly/2Nnn3lN).

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In attesa che l’Autorità Anticorruzione, a questo punto, possa emanare le tanto attese Linee Guida sul tema, evidenziamo in modo estremamente sintetico i punti chiave del parere.

  1. I servizi legali possono essere oggetto di contratti di appalto o di contratti d’opera intellettuale. Il contenuto dei contratti di appalto di servizi legali è precipuamente la messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o in una qualsiasi delle forme associate previste dal nostro ordinamento) al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica. Il contenuto dei contratti d’opera intellettuale è invece la prestazione di un servizio (appunto attinente alla professione legale), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, espletato secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa e rappresentanza in una singola causa ad es.).
  2. L’Allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici fa riferimento ad appalti di servizi legali, disciplinati dagli artt. 140, 142, 143 e 144 del Codice stesso. La richiesta di requisiti tecnico professionali non dovrà essere eccessivamente restrittiva per evitare di escludere gli studi associati di più recente formazione (e nei quali, dunque, siano presenti professionisti più giovani). I criteri di scelta dovranno favorire quegli studi che trattano più materie, così da garantire all’amministrazione il ragionevole affidamento di trovare nei professionisti incaricati competenze idonee per qualsiasi tipo di contenzioso dovesse insorgere nel periodo di vigenza dell’affidamento.
  3. L’art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici fa riferimento a servizi legali resi secondo lo schema del contratto d’opera intellettuale. Queste fattispecie sono escluse dall’applicazione delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici con eccezione dei principi dell’art. 4, ossia economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’applicazione di questi principi può avvenire attraverso la creazione di un albo e tramite lo svolgimento di procedimenti competitivi che prevedano, quali criteri di scelta, (i) esperienza e competenza professionale sulla materia o sulla questione rilevante per l’incarico da affidare, (ii) pregressa proficua collaborazione sulla stessa questione, (iii) costo del servizio quando vi sia sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali. La rotazione non è un criterio soddisfacente perché non garantisce una selezione basata sulle competenze più idonee per il caso di specie e l’estrazione a sorte non può trovare spazio alcuno. Vanno evitate scelte fiduciarie o scelte motivate dalla chiara fama (spesso non dimostrata) del professionista.

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