14 Agosto 2024

Enti locali deficitari o dissestati, quale disciplina nel testo unico

SEBASTIANO DE FEUDIS

Immagine dell'articolo: <span>Enti locali deficitari o dissestati, quale disciplina nel testo unico</span>

Abstract

[Articolo del 22 Novembre 2023]

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, agli articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. In particolare, gli enti locali possono essere suddivisi in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari (art. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (art. 244 e seguenti).

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Gli enti locali strutturalmente deficitari sono oggetto di controlli relativi alle dotazioni organiche del personale e alla copertura dei costi di determinati servizi.

Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che è avviata autonomamente dall'ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo.

Si ha il dissesto finanziario, invece, quando l'ente locale non è più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi indispensabili. L’ente in dissesto  è gestito dalla giunta per quanto attiene la gestione ordinaria e  da un organo straordinario di liquidazione (OSL) per quanto attiene la gestione dei debiti dell'ente.

 

Gli Enti Locali Strutturalmente deficitari

Lart. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione.

I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all'indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente.

Le conseguenze per gli enti strutturalmente deficitari riguardano principalmente i controlli a cui sono assoggettati (art. 243 del TUEL). Gli Enti locali strutturalmente deficitari devono assicurare che alcuni servizi (servizi a domanda individuale, servizio di smaltimento dei rifiuti) siano finanziati, per un livello minimo, mediante il pagamento delle relative tariffe. 

Gli enti che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione.

 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto), disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, ha lo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio.

La procedura di riequilibrio è finalizzata a responsabilizzare gli organi dell'ente locale nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento ed è avviata autonomamente dall’Ente.

Il predissesto, infatti, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione dell’Ente  all'organo elettivo. L’Ente, però, è sottoposto a stringenti controlli volti a evitare che la situazione di squilibrio sfoci in dissesto.

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (art. 243-bis, co. 2).

Il consiglio comunale dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, corredato del parere dei collegio dei revisori.

Successivamente il piano deve essere trasmesso alla Commissione per la finanza degli enti locali (art. 155 del TUEL) per l'istruttoria e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'eventuale approvazione.

Per il riequilibrio l'ente può avvalersi di una apposita anticipazione erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali che deve essere restituita entro 10 anni (art. 243-ter). 

 

Il dissesto

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL) onde procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256).

Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti tra la gestione passata e quella corrente. L'organo straordinario di liquidazione è competente in relazione  ai fatti verificatisi sino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Fino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato la dichiarazione di dissesto comporta alcuni limiti come:

  1. La contrazione nuovi mutui a eccezione di quelli con oneri a carico dello Stato o delle regioni e dei mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali pubblici o privati (art. 249);
  2. limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);
  3. l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha una durata di cinque anni che decorrono da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato, e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

 

Il dissesto guidato

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha introdotto una nuova procedura, c.d. guidata, per il dissesto degli enti locali. In tale caso sono le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti deputate  a prevenire situazioni di squilibrio finanziario e a far emergere i casi di dissesto.

Se dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non emerga una sana gestione finanziaria e vi siano violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto la Corte dei Conti assegna all'ente un termine ai fini dell'adozione delle misure correttive necessarie.

In particolare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente locale. Con una successiva deliberazione provvedono a verificare l'adozione di tali misure nel termine assegnato.

Qualora l'ente locale non provveda a adottare le misure  entro il termine assegnato dalla Corte dei Conti quest’ultima trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il Prefetto accertato, entro trenta giorni, il perdurante inadempimento dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di grave squilibrio assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. In caso di inerzia del Consiglio il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto dando così corso alla procedura di scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del TUEL

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