03 Gennaio 2019

Ghigliottina sul SISTRI: soppressione “light” del D.L. n. 135/2018

GIANLUIGI DELLE CAVE

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Abstract

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 135/2018 c.d. “Decreto Semplificazioni”, il legislatore nazionale ha disposto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2019,  del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (“SISTRI”) istituito nel 2010 per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi a livello nazionale. Nell’attesa della definizione di un nuovo sistema operativo di tracciabilità, coerente con l’assetto normativo vigente, si utilizzeranno le modalità cartacee.

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Con l’art. 6 del D.L. n. 135/2018 c.d. “Semplificazioni”, il Governo ha disposto la soppressione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (“SISTRI”), che, introdotto con D.lgs. n. 205 del 03/12/2010, ha presentato, da sempre, notevoli criticità applicative.

Del resto, la definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità già si imponeva, in ogni caso, al fine di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/851, che prevede che gli Stati membri stabiliscano "un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani".

Come noto, l’ordinamento nazionale impone che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. A tal proposito, il SISTRI, nell’ottica di una gestione efficiente del rifiuto, nasceva al fine di informatizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali; ciò attraverso un sistema di rilevazione dei dati basato su sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

In particolare, il SISTRI, disciplinato dall’(ormai abrogato) art. 188-ter del D. Lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), prevedeva, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’obbligo di adesione a tale sistema per:

(i) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;

(ii) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali e pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;

(iii) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

(iv) i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

Il SISTRI, in buona sostanza, aveva l’arduo compito di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Bel Paese, imponendo, tuttavia, una serie di obblighi, sanzioni, esenzioni, eccezioni, che ne hanno, de facto, afflitto il corretto ed efficiente funzionamento.

Orbene, dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal MATTM, i soggetti obbligati ai sensi della normativa ambientale da un lato non dovranno più versare i contributi di cui all’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009[1] e all’art. 7 del D.M. n. 78/2016[2]; dall’altro dovranno garantire la tracciabilità dei rifiuti effettuando, tra gli altri, gli adempimenti – prevalentemente cartacei – di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del Codice dell’Ambiente[3].

Anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica che ha interessato il settore, il legislatore – con la soppressione del SISTRI – ha, pertanto, avviato la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità, si auspica più efficace ed effettivo e meno oneroso, al fine di superare le vecchie criticità e garantendo la certezza del diritto e tutelando l'affidamento degli operatori del settore.

 

 

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