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Questo, brevemente, il “fatto” da cui prende origine il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria di cui alla Sentenza n. 6 del 22 aprile 2024.
La parte ricorrente – costituita da due aspiranti docenti di ruolo portatori di titolo di studio conseguito all’estero, ma nell’Unione Europea – avendo già in precedente ottenuto Sentenza, divenuta irrevocabile, di annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di riconoscimento dei titoli anzidetti, si rivolgeva nuovamente al Giudice amministrativo – in sede di ottemperanza al giudicato – per conseguire in tale contesto l’assegnazione al Ministero di un termine per provvedere, nonché la nomina – a valere per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione – di un Commissario “ad acta” abilitato ad emettere il riconoscimento oggetto di controversia.
La decisione qui in commento riveste un interesse sia nel profilo processuale, peculiare alle caratteristiche del giudizio di “ottemperanza” al Giudicato Amministrativo, sia nel profilo sostanziale correlato all’applicazione delle norme di matrice euro-unitaria riferite ai meccanismi di riconoscimento negli Stati Membri dei titoli di studio per l’accesso alle “professioni regolamentate”.
Il tema specifico va ricondotto, nel profilo sostanziale, alla tutela del diritto del cittadino Europeo al riconoscimento – nell’ordinamento interno – della qualifica professionale acquisita nel Paese di origine: diritto avente fondamento nella direttiva dell’Unione n. 2005/36/CE.
Nel profilo processuale la Sentenza in commento rappresenta l’evoluzione dei contenuti della precedente Ordinanza, pure dell’Adunanza Plenaria, n. 17 del 04 dicembre 2023 nella quale il Giudice Amministrativo – al fine di garantire ai ricorrenti tutela effettiva ed integrale al riconoscimento del titolo di studio conseguito nel Paese di origine – aveva dettato al Ministero dell’Istruzione prescrizioni vincolanti e precise per l’ottemperanza al giudicato formatosi circa l’illegittimità del mancato tempestivo riscontro all’istanza predetta.
In tale contesto, e con esercizio incisivo e per taluni aspetti innovativo dei poteri attributi al Giudice dell’ottemperanza al giudicato amministrativo, l’Adunanza Plenaria aveva richiesto al Ministero dell’Istruzione chiarimenti circa l’adozione di appropriate misure di carattere normativo, regolamentare ed organizzativo, idonee alla definizione delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero per l’abilitazione all’insegnamento in Italia.
L’iniziativa processuale del Consiglio di stato è di rilevante interesse in quanto – pur giuridicamente motivata dalla richiesta di ottemperanza alla Sentenza conseguita da soggetti specificatamente individuati, e quindi a rigore efficace esclusivamente per le posizioni giuridiche degli stessi – ha prodotto effetti soggettivamente assai più estesi: non potendosi revocare in dubbio l’idoneità delle “modifiche organizzative” così sollecitate nei confronti del Ministero a riflettere i propri effetti ben oltre la posizione individuale dei ricorrenti.
In definitiva appare lecito concludere affermando che il giudizio di ottemperanza, da mero strumento di esecuzione della Sentenza ai limitati effetti delle posizioni giuridiche riferibili alle parti processuali, può assumere il ruolo di istituto regolatorio per emendare situazioni di più estesa inefficienza della Pubblica Amministrazione, con positivo riflesso sull’interesse generale e collettivo.