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Una rotonda sul mare…, diceva una nota canzone, celebrando l’amore ed una magnifica location.
Il Consiglio di Stato (sez. IV 4.9.23 n. 8150), non in musica, ma ha per ora salvato, non una rotonda, ma uno di quei bellissimi tappeti in legno disposti sopra le rocce, che spesso troviamo in Puglia.
Più precisamente oggetto del giudizio era la possibilità di realizzare un “tavolato ligneo di facile rimozione da destinare a stabilimento balneare ed elioterapico ad uso pubblico, con annessi servizi, in corrispondenza di scogliera sita in loc. Capo d'Orlando”
Spoilerando il finale, visto che non è un film giallo, il provvedimento negativo della Soprintendenza è stato annullato.
Il Consiglio di Stato ha però puntualizzato interessanti principi, ribaditi con particolare efficacia e capacità di sintesi.
Punto primo: anche senza concessione demaniale si può chiedere l’autorizzazione paesistica
Questo accade per accelerare le possibili procedure (i successivi lavori, per ora inibiti).
La sentenza in commento (4.9.2023 n. 8150) ha escluso che il tema “rinnovo” concessione demaniale potesse avere rilievo; infatti, l’appellante non aveva più (e non aveva ancora) un titolo per la disponibilità del bene sul quale intendeva realizzare l'opera (la concessione demaniale). Secondo i Giudici la mancanza della concessione demaniale non ostacola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di procedimenti tra loro del tutto autonomi e indipendenti.
La pendenza del procedimento di concessione demaniale non può essere determinante ai fini del diniego medesimo atteso che il permesso di costruire potrebbe essere rilasciato ma non avrebbe efficacia in pendenza dell'istanza di autorizzazione paesaggistica.
Punto secondo: la Soprintendenza deve sempre adeguatamente motivare
Nel caso concreto la Soprintendenza aveva emesso un provvedimento privo della adeguata istruttoria (affermava circostanza smentite dalle foto prodotte) e la difesa in giudizio era stata inefficace.
Va segnalato che sul punto (cioè dei doveri della Soprintendenza) è stato ribadito che nel processo amministrativo anche la discrezionalità tecnica - come è quella espressa dalla Sovrintendenza - è suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo, laddove emerga la carenza di istruttoria.
È importante questa precisazione, perché spesso le amministrazioni sostengono (ingiustamente) che si sindaca il merito del provvedimento; non è così, quando si chiede di verificare se queste scelte siano assistite da una loro intrinseca coerenza e dalla conseguente attendibilità.
Ma il punto di maggior interesse è l’ultimo.
Punto terzo: l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
I due atti di assenso (paesaggistico e edilizio), operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3446).
Ne deriva che la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 d.lgs. n. 42/2004, incide sull'efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; la norma dispone infatti che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
L'autorizzazione paesaggistica (annullata dal Consiglio di Stato) si atteggia alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3638), parere rispetto al quale l'amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.
Nel caso in questione, pertanto, la Soprintendenza dovrà adeguatamente motivare, emettendo il nuovo parere pesistico, mentre il Comune si dovrà adeguare e, nel caso sia ente comunale che ministeriale acconsentano, il privato potrà realizzare il suo bel tappeto ligneo sugli scogli.
Ma solo se avrà la concessione demaniale. Ma come quel film (Irma la dolce) …quella è un’altra storia !