27 Febbraio 2018

Servizio Idrico Integrato e gestione degli scarichi anomali

ALESSANDRO KINIGER

Immagine dell'articolo: <span>Servizio Idrico Integrato e gestione degli scarichi anomali</span>

Abstract

Gli scarichi anomali costituiscono un fenomeno che pur essendo straordinariamente diffuso nell’attività del Gestore del Servizio Idrico Integrato, risulta carente di una disciplina giuridica che permetta di fronteggiare con efficacia l’emergenza e prevenire imputazioni di responsabilità.

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Gestione degli scarichi

Dal 2008 si intende per scarico, anche di acque reflue industriali, “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore [...]” (art. 73 comma 1 lett. ff del d.lgs. 152/2006).

Per i soggetti privati che producono beni e servizi, la gestione dei reflui consiste, nella maggior parte dei casi, nella previsione di un trattamento più o meno spinto di depurazione che permetta di rispettare i limiti quali-quantitativi prescritti nel titolo autorizzativo.

Nel caso delle acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria, le fasi a valle dello scarico sono di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), definito quale «soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato» (art. 74, comma 1, lett. r). Tra le competenze del GSII rientra anche la gestione dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Nell’esercizio di questa competenza, la gestione degli scarichi anomali prodotti dai soggetti privati “di monte”, costituisce uno tra gli aspetti meno disciplinati ma maggiormente critici dell’attività svolta dal GSII.

Servizio di controllo e gestione della depurazione

Dal punto di vista operativo il Gestore del servizio pubblico di fognatura e depurazione realizza due principali categorie di attività:

  1. il controllo;
  2. la gestione della rete e degli impianti di depurazione.

Ai sensi dell’art. 128, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, il GSII è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria. Si tratta di controlli generalmente eseguiti secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate con le Autorità d’Ambito. L’art. 165 comma 1 del d.lgs. 152/2006 prescrive poi al GSII di effettuare controlli anche a valle del trattamento di depurazione, per “assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori”. Questi controlli vengono definiti ispezioni tecniche, alle quali possono poi affiancarsi le c.d. ispezioni amministrative, ovverosia attività di controllo delegate al GSII dall’Autorità d’Ambito per verificare, presso i soggetti conferitori “di monte”, il rispetto dei limiti prescritti allo scarico e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Nell’ambito dei controlli, i dipendenti del GSII, assumendo la qualifica di pubblici ufficiali (per le ispezioni amministrative) o di incaricati di pubblico servizio (nelle ispezioni tecniche), nel caso in cui vengano a conoscenza di reati ambientali perseguibili d’ufficio, hanno l’obbligo (penalmente sanzionato) di inviare una segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica.

Oltre all’attività di controllo, al GSII spetta la gestione della rete fognaria e l’esercizio degli impianti di depurazione. In questi casi il GSII gestisce i reflui prodotti da soggetti terzi per garantire l’efficacia del servizio di fognatura e depurazione, in una prospettiva di tutela del corpo ricettore finale (nella maggior parte dei casi si tratta di acque superficiali).

È proprio nell’ambito delle attività di controllo e di gestione operativa delle fognature e dei depuratori che al GSII capita – non di rado – di imbattersi in scarichi anomali.

Gli scarichi anomali e la loro gestione da parte del GSII

La normativa nazionale e regionale non contiene una definizione di scarico anomalo. Si considera però tale uno scarico idrico palesemente irregolare, soprattutto da un punto di vista qualitativo, proveniente da un insediamento produttivo e realizzato in violazione:

  1. della normativa ambientale;
  2. delle prescrizioni dell’autorizzazione;
  3. o, comunque, abusivamente.

A titolo esemplificativo, si considerano scarichi anomali gli scarichi idrici palesemente irregolari provenienti da insediamenti produttivi, oppure gli episodi di sversamento accidentale o di abbandono abusivo di sostanze o rifiuti inquinanti o potenzialmente tali nelle reti fognarie.

Mancando una definizione di scarico anomalo, la normativa nazionale non prevede nemmeno disposizioni per la gestione di queste fattispecie. Si registrano nondimeno alcune limitate discipline regionali.

In termini generali, le attività di gestione degli scarichi anomali solitamente si distinguono a seconda che l’evento anomalo sia stato rilevato prima dell’ingresso all’impianto di depurazione (lungo l’asta fognaria) oppure in ingresso all’impianto di depurazione (riscontro visivo o mediante analisi a campione). Si considerino, a titolo esemplificativo, l’implementazione di un sistema di controlli e autocontrolli preventivi, la tempestiva segnalazione alle Autorità competenti, l’adozione di misure mitigazione.

Il tutto può essere formalizzato dal GSII all’interno di specifiche procedure operative, idonee tanto a gestire efficacemente le emergenze, quanto a dimostrare, ove possibile, l’assenza di responsabilità del Gestore rispetto all’evento illecito (pensiamo al caso in cui lo scarico anomalo prodotto da terzi “di monte” generi un superamento dei limiti autorizzativi allo scarico al depuratore gestito dal GSII).

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