07 Marzo 2021

Il Patrimonio Rilancio e le opportunità per le imprese italiane

ESTER LATORRE

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Abstract

Il legislatore italiano, al fine di fronteggiare le critiche ripercussioni economiche generate dall’emergenza COVID-19, ha istituito il Patrimonio Rilancio.

In tal modo, egli ha disciplinato una serie di interventi rivolti alle imprese nazionali che, a fronte del rispetto di determinati requisiti, potranno beneficiarne e incrementare le loro risorse finanziarie.

Una simile soluzione è stata introdotta per mezzo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e sarà presto attuata mediante la pubblicazione di un nuovo decreto, al momento sottoposto all’analisi del Senato.

Il presente contributo intende analizzare le previsioni più rilevanti del nuovo testo di legge (ancorché provvisorie), allo scopo di illustrare in toto l’emergente contesto giuridico e le nuove opportunità per le società italiane.

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In cosa consiste il Patrimonio Rilancio?

A seguito del propagarsi della pandemia COVID-19 e della conseguente crisi economica, è stato elaborato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 134, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (nel prosieguo, il Decreto 34/2020).

L’art. 27 del Decreto 34/2020 ha disposto la creazione di un patrimonio destinato all’attuazione di interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano (nel prosieguo, il Patrimonio Rilancio).

Il Patrimonio Rilancio è costituito da beni e rapporti giuridici provenienti dal Ministero dell’economia e finanze. Inoltre, il soggetto deputato alla sua gestione è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (nel prosieguo, CDP).

Ebbene, per dare concreta attuazione al predetto art. 27, è stato elaborato un decreto di prossima pubblicazione (nel prosieguo, il Decreto Attuativo), volto a definire i requisiti d’accesso, le condizioni, i criteri e le modalità per consentire alle imprese operanti sul territorio di usufruire degli interventi del Patrimonio Rilancio.

Si specifica fin da subito che il panorama definito dal Decreto Attuativo è, per sua natura, temporaneo. Tutte le misure ivi previste, invero, sono vantaggiose per le imprese soltanto se utilizzate nel breve periodo.

 

Le tipologie di interventi e i potenziali beneficiari

Il Decreto Attuativo contempla una serie di interventi che CDP avrà il potere di porre in essere, fra cui:

  • la concessione di finanziamenti e garanzie;
  • l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario;
  • l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote;
  • l’acquisto di altri strumenti finanziari anche non quotati su mercati regolamentati.

Per quanto attiene, invece, ai potenziali soggetti beneficiari, il testo fa riferimento alle società per azioni e a quelle a responsabilità limitata, comprese anche quelle che hanno azioni quotate in mercati regolamentati e quelle costituite in forma cooperativa.

È stabilito, poi, che dette imprese debbano avere sede in Italia, non operare nel settore bancario, finanziario o assicurativo e avere un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro.

 

Gli ambiti di operatività del Decreto Attuativo

Il Decreto Attuativo prevede due ambiti di operatività:

  • il Temporary Framework, coerente con le comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19;
  • le condizioni di mercato, che seguono logiche di funzionamento e approcci di investimento coerenti con le prassi di mercato.

Per ciò che riguarda il Temporary Framework, all’esito di una lunga interlocuzione con i servizi della Direzione Concorrenza della Commissione europea, gli interventi che il Patrimonio Rilancio può effettuare in quest’ambito sono:

  • gli aumenti di capitale;
  • la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione;
  • la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili.

Per beneficiare di simili misure, le società richiedenti devono essere dotate una serie di caratteristiche, fra cui la possibilità di perdere la continuità aziendale o di creare difficoltà di ordine pubblico (con conseguente perdita di posti di lavoro) in assenza di un sostegno, la mancanza di una situazione di difficoltà economica alla data del 31 dicembre 2019 e l’assenza di una partecipazione pubblica superiore al 10%.

I suddetti strumenti di patrimonializzazione (equity e ibridi), sono accompagnati dalla possibilità di sottoscrivere altresì prestiti obbligazionari subordinati, che rappresentano, come noto, un vero e proprio supporto alla liquidità.

Per quanto riguarda, invece, le condizioni di mercato, il Decreto Attuativo ammette la possibilità che siano posti in essere interventi sul mercato primario e secondario e, non da ultimo, operazioni di turn-around.

Per inciso, con operazioni di turn-around si intendono ristrutturazioni di imprese che, pur essendo in momentaneo squilibrio patrimoniale e finanziario, presentino adeguate prospettive di redditività.

La fondamentale differenza che intercorre fra i due ambiti di operatività consta nel fatto che, nel secondo, l’investimento del Patrimonio Destinato deve sempre essere accompagnato da un co-investimento di un soggetto privato, pari almeno al 30% dell’ammontare complessivo.

Ad accomunare, invece, il Temporary Framework e le condizioni di mercato ci sono gli aspetti di governance legati alle misure in parola: CDP, di norma, non può né nominare componenti del consiglio di amministrazione della beneficiaria, né esercitare diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute.

 

L’attività istruttoria e le modalità di disinvestimento

Per definire quali fra le imprese richiedenti rispettano i requisiti normativi e sono, quindi, meritevoli delle iniziative fin ora esplicate, CDP ha il compito di porre in essere una celere istruttoria.

A tal fine, le società istanti sono tenute a presentare una serie di dichiarazioni autocertificate. Il Decreto Attuativo richiama quelle necessarie, fra cui la certificazione attestante la presenza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili (idonei a rilevare i segnali di crisi) e quella provante il possesso dei titoli amministrativi e delle autorizzazioni necessarie per operare nel mercato di riferimento.

D’altro canto, vista la natura transitoria degli interventi, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere meccanismi idonei ad assicurare il disinvestimento e garantire adeguati livelli di valorizzazione dell’investimento effettuato.

Fra le modalità di dismissione elencate nel testo di legge, figurano:

  • la possibilità, per l’impresa beneficiaria, di acquistare le azioni o gli strumenti finanziari;
  • per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, la cessione della partecipazione o degli strumenti finanziari a uno o più investitori interessati all’acquisto;
  • per le società non quotate in mercati regolamentati, la quotazione delle azioni e la contestuale dismissione delle partecipazioni di CDP, il diritto di co-vendita in caso di dismissione della partecipazione dei soci di maggioranza, il diritto di recedere dalla società o, infine, l’obbligo dei soci di maggioranza di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari.

 

Considerazioni conclusive

Così come prospettato, il Patrimonio Rilancio pare rappresentare una grande opportuna per le società italiane.

La ratio posta alla sua base pare essere altrettanto condivisibile: le iniziative contenute nel Decreto Attuativo potrebbero consentire ad alcune realtà imprenditoriali di ristabilire la loro produttività, ormai compromessa dall’epidemia globale, e innovare il loro business.

Non resta, ora, che attendere la pubblicazione definitiva del dettato normativo, cui dovrebbe seguire – come si legge al suo interno – anche un regolamento di dettaglio.

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