06 Marzo 2024

Decreto PNRR-bis: le modifiche in tema di lavoro e sicurezza

GABRIELE FILIPPO

Immagine dell'articolo: <span>Decreto PNRR-bis: le modifiche in tema di lavoro e sicurezza</span>

Abstract

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Diverse le modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. Un riepilogo e alcune riflessioni.

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Il d.l. 2.3.2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) contiene modifiche in tema di lavoro e sicurezza. Le principali sono le seguenti:

  1. In tema di sicurezza nei cantieri: si introduce per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un sistema di qualificazione obbligatoria tramite crediti (c.d. patente a punti) gestito dall’ispettorato nazionale del lavoro. La c.d. patente sarà operativa dal 1.10.2024 e sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta punti che potranno essere decurtati di volta in volta in relazione a infortuni all’accertamento di violazioni specificatamente indicate. Il meccanismo, limitato per ora ai cantieri, potrà essere esteso ad altri ambiti di attività individuati con decreto ministeriale sulla base di accordi nazionali con le organizzazioni di categoria più rappresentative. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA previsto dal codice dei contratti pubblici;
  2. In tema di accertamenti ispettivi: si introduce un sistema premiante denominato lista di conformità INL gestito dall’ispettorato nazionale del lavoro che, “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, […] rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente”. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, “non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”.
  3. In tema di sfruttamento e subappalto: si stabilisce che “al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”.
  4. In tema di sfruttamento e somministrazione di lavoro: si estende la responsabilità in solido già prevista in caso di appalto in capo all’appaltatore nei confronti dei lavoratori anche in capo all’utilizzatore della somministrazione di lavoro; inoltre si aumentano le pene delle contravvenzioni di cui all’art. 18 del d.lgs. 276/2003 previste per chi somministra e utilizza lavoratori in violazione dei limiti e delle autorizzazioni di legge.

 

Commenti alle disposizioni del d.l. 19/2024

Un breve primo commento in attesa delle eventuali modifiche del Parlamento:

  1. Il meccanismo della patente a punti dovrà essere valutato e sperimentato in concreto. L’introduzione di questo sistema porta con sé il rischio di un contenzioso amministrativo e dunque un costo in termini di risorse e mezzi per lo Stato e le imprese a scapito di investimenti e controlli diretti in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
  2. Il sistema premiante, lista di conformità INL, non crediamo sia davvero utile a migliorare la sicurezza. Il meccanismo può essere addirittura distorsivo prevedendo una bizzarra esenzione parziale dagli accertamenti per quanto forse giustificata dal fatto che le imprese esentate sarebbero quelle più virtuose. Il meccanismo premiante in questo caso sembra essere la rinuncia a controlli preventivi da parte della pubblica amministrazione;
  3. In tema di sfruttamento e subappalto, le modifiche sono positive per quanto recettive di orientamenti dalla giurisprudenza in virtù del principio costituzionale dell’art. 36 Cost.;
  4. L’estensione della responsabilità solidale è positiva mentre l’aumento delle sanzioni appare di poca rilevanza avendo il Consiglio dei Ministri operato per lo più modificando contravvenzioni con sola pena pecuniaria (ammenda) con contravvenzioni a pena alternativa (arresto o ammenda).

Sarà ovviamente necessario valutare quanto deciderà il Parlamento in sede di conversione del decreto legge.

In ogni caso, suggeriamo fin d’ora alle imprese, di prepararsi introducendo e aggiornando le procedure interne in tema di patente a punti e lista di conformità INL e di porre maggiore attenzione al tema dello sfruttamento e della somministrazione di lavoro anche nell’ambito dei sistemi di organizzazione gestione e controllo.

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