25 Aprile 2020

Equity Crowdfunding – Stato dell’arte e possibili scenari

MARCO IMPERIALE

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Abstract

L’equity crowdfunding è una tipologia particolare di crowdfunding, tramite la quale è possibile investire in un’impresa che pubblica una campagna di raccolta fondi su un portale online specializzato. Il procedimento è molto semplice: se al termine del periodo indicato sono stati raccolti sufficienti fondi e l’obiettivo è raggiunto, gli investitori entrano nel capitale sociale, diventando soci, nel caso contrario non vi sarà alcun esborso da parte di questi ultimi. Quanto alla “ricompensa”, questa consiste nel complesso di diritti patrimoniali, amministrativi e di opzione che derivano dalla partecipazione nell’impresa, ivi compresi dividendi futuri o capital gain (realizzazione di plusvalenze a seguito della cessione delle partecipazioni).

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Stato dell’arte

Sin dalla sua introduzione nel 2012 (vd. infra) l’equity crowdfunding in Italia ha riscosso successo ed ha avuto uno sviluppo considerevole. Solo nella fascia temporale tra Giugno 2018 e Giugno 2019 sono stati raccolti circa 82 milioni di euro. Il dato è ancor più significativo se si fa riferimento al trend (raccolta più che raddoppiata rispetto all’anno precedente), e al tasso di successo delle campagne (75% nei primi sei mesi del 2019)[1].

Gli investitori puntano sul crowdfunding in quanto strumento flessibile e di semplice utilizzo (l’investitore acquisisce parte delle quote del capitale dell’impresa stessa e, nel caso in cui questa abbia successo, le azioni possedute avranno un valore più elevato di quello che si è pagato), gli imprenditori finanziano i propri piani d’impresa acquisendo fondi per lo sviluppo, e – soprattutto nel caso delle startup – riescono ad avere una pronta validazione dal mercato.

Il procedimento di equity crowdfunding si articola in diversi punti:

  1. Un’azienda si appoggia alla piattaforma di crowdfunding prescelta e pubblica tutte le informazioni necessarie al privato per valutare l’investimento mediante scheda informativa, immagini, video etc.;
  2. l’investitore invia la richiesta sul portale che deve occuparsi di trasmettere l’ordine ad una banca o un’impresa di investimento che provvederanno al perfezionamento della sottoscrizione degli strumenti finanziari;
  3. una volta che questa si è perfezionata, l’investitore che aveva richiesto l’operazione entra in possesso delle quote sociali relative all’ammontare conferito a titolo di finanziamento.

Oltre a diritti patrimoniali (partecipazione ai dividendi), amministrativi (diritto di voto in assemblea) e di opzione (diritto di prelazione su azioni di nuova emissione), sono stati previsti a tutela degli investitori una serie di ulteriori strumenti di particolare interesse: il diritto di ripensamento (ossia la possibilità di recesso, anche immotivato, entro sette giorni dall’adesione), il diritto di revoca dell’investimento in caso di errori materiali o fatti nuovi ed il diritto di co-vendita. Se infatti da un lato è evidente l’interesse del legislatore alla partecipazione alle piattaforme, dall’altro è possibile intravedere una forte volontà di tutela degli investitori, anche in considerazione dei rischi cui vanno incontro, in particolare con riguardo al mondo delle start-up.

 

Excursus normativo

L’Italia è stata fra i primi paesi europei a dotarsi di una disciplina di equity crowdfunding, ossia il. d.l. 179/2012, che permetteva il ricorso a questo tipo di finanziamento unicamente alle start-up innovative. Successivamente, il d.l. 3/15 ha esteso l’accesso alle PMI innovative e ha offerto la possibilità agli OICR di collocare online tramite l’equity crowdfunding i propri capitali. I più significativi passi in avanti sono tuttavia stati effettuati con la Legge di Bilancio 2017, che ha concesso la quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI non innovative, ma costituite nella forma di società per azioni, con la legge di Bilancio 2019, che ha esteso la possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding a tutte le PMI, e con il Regolamento Consob del 18/10/2019, che ha permesso alle piattaforme (seppur con determinate specifiche) di ampliare l’offerta con i mini bond.

 

Pros and cons 

Investire tramite portali di equity crowdfunding porta con sé vantaggi e rischi per gli investitori.

A livello di vantaggi giova menzionare:

  • un coinvolgimento attivo nel procedimento di innovazione di un settore cui si è interessati;
  • la possibilità di richiedere esenzioni fiscali (generalmente il 30% dell’IRPEF lorda);
  • la prospettiva concreta di guadagni, correlata ad una scelta sapiente dell’investimento che tiene conto di una serie di fattori, dal business plan, ai brevetti, alla struttura societaria.
  • la possibilità di investire senza intermediari.

Dal punto di vista invece dei rischi, preme individuare i seguenti:

  • il rischio di perdita del capitale: nell’equity crowdfunding è consentita la sola sottoscrizione di strumenti di capitale per la quale si diventa soci della start-up e si partecipa al rischio economico;
  • il rischio di illiquidità dell’investimento;
  • il rischio di diluizione: l’aumento del capitale sociale della start-up in un momento successivo alla campagna di raccolta fondi determina la diminuzione della percentuale posseduta detenuta dal singolo investitore.

 

Conclusioni

Negli ultimi anni è stato possibile notare una concreta spinta legislativa a favore dell’equity crowdfunding, che assume particolare valore in considerazione del panorama industriale italiano, costellato di piccole e medie imprese. Alcuni aspetti rilevanti, come la comparsa di numerose piattaforme, il costante trend di crescita, la semplificazione dell’accesso, la riduzione dei costi, e la volontà di tutelare gli investitori fanno prevedere una crescita consistente del settore.

 

[1] Dati osservatorio Crowdinvesting

 

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