13 Luglio 2021

Intelligenza artificiale e diritto d’autore 4.0: quale tutela alle opere create dall’IA?

GIOVANNA CASSIN

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Abstract

Fino a qualche decennio fa, non era contemplata l’ipotesi che, oltre all’uomo, vi fosse qualcuno capace di realizzare un lavoro inedito o un’opera creativa, suscettibile di protezione dalle leggi sul diritto d’autore.

Con l’avvento della rivoluzione digitale e il nascere dell’industria 4.0, tuttavia, questa problematica è sempre più tangibile: ora che l’intelligenza artificiale (“IA”) ha iniziato a dialogare, dipingere e comporre sorge spontaneo chiedersi: chi è titolare dei diritti IP delle opere “create” dall’IA?

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Il concetto di autore e prodotto artistico

Le norme sul diritto d’autore (art. 2575 ss c.c. e L. 633/41), che garantiscono protezione alle opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti a letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, prevedono che «il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale» ovvero di “personalità”. Anche i diritti “morali”, peraltro, denotano la necessaria esistenza di una persona fisica. 

In particolare, i requisiti necessari al fine di godere della protezione autorale sono:

  • esteriorità
  • novità
  • creatività/originalità

Proprio il concetto giuridico di creatività è stato identificato da giurisprudenza e dottrina quale capacità dell’opera di presentare caratteristiche tali da esprimere il pensiero dell’autore, al punto che la personalità di costui possa intendersi riflessa sulla sua creazione.

La disciplina italiana, d’altronde, è allineata a quella della maggior parte degli Stati europei ed extraeuropei, ove le leggi in materia di proprietà intellettuale sono concordi nell’attribuire la tutela autorale solamente alle opere espressione della creatività della mente umana.

 

L’IA e le creazioni artistiche

Ad oggi, nonostante numerosi tentativi di delinearla entro confini precisi, non esiste ancora una definizione univoca dell’espressione “intelligenza artificiale”, data la vastità degli ambiti applicativi di tale fenomeno.

Generalmente, l’IA è descritta come il ramo della computer science che si occupa di capire “in che modo si possono riprodurre i processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer”: da una parte viene studiato lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità tipiche dell’essere umano, al fine di riprodurne il ragionamento all’interno di una macchina; dall’altra il computer viene utilizzato per comprendere come funziona la mente umana[1].

Tendenzialmente, la macchina agisce su input umano e in funzione della programmazione del software da parte di una persona fisica. Tramite meccanismi sempre più sofisticati, tuttavia, le macchine “intelligenti” hanno iniziato a svolgere anche autonomamente alcune azioni e compiti tipici dell’uomo quali dialogare, dipingere, comporre nuove melodie.

Si pensi ad esempio, all’algoritmo finlandese “Deepbeat” che produce nuove canzoni rap collegando tra loro frasi di altri brani, alla novella “The Day A Computer Writes A Novel” scritta interamente da un computer o ancora al celebre quadro “The Next Rembrandt”, esito dell’algoritmo che è stato in grado di identificare e riprodurre la tecnica pittorica di Rembrandt.

Siamo dunque di fronte a una nuova prospettiva, ove le macchine non solo si avvicinano sempre più all’uomo, ma sono in grado di generare contenuti di carattere artistico del tutto innovativi e differenti rispetto a quanto ad esse insegnato.

 

Opere d’arte create dall’IA: è possibile una tutela giuridica?

In primo luogo, è fondamentale distinguere tra:

  1. opere ottenute dall’IA con l’assistenza dell’uomo e
  2. opere generate dall’IA autonomamente.

Mentre nel primo caso l’opera implica uno sforzo creativo umano e il diritto d’autore spetta alla persona fisica che ha dato origine a tale opera, il secondo caso pone delle problematiche[2], come la difficoltà di identificare il titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera o l’impossibilità per un computer di esercitare in giudizio i propri diritti IP sulla stessa.

In ogni caso, la principale questione è legata al fatto che, in Italia come nella maggior parte degli Stati, al fine di godere della titolarità di un diritto è preliminarmente necessario essere in possesso della capacità giuridica, della quale le macchine sono sprovviste: la conseguenza è la complessità di riconoscere una qualche tutela in capo alle macchine “intelligenti”. Nella relazione del Parlamento Europeo sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale del 2.10.2020, viene esclusa esplicitamente la tutela del diritto d’autore nei confronti delle opere create dall’IA, sulla base del fatto che un’opera deve avere per definizione “carattere creativo”, quale espressione del lavoro intellettuale umano e della personalità stessa dell’autore-uomo.

Al momento, tra le varie strade prospettate – non certo prive di criticità – vi è quella di attribuire la titolarità dell’opera creata dall’IA al soggetto che ha ideato il software o a colui che ha trasmesso alla macchina i mezzi necessari per realizzarla o ancora quella di considerare l’opera quale “orfana” per evitare che cada nel pubblico dominio. La soluzione più confacente al caso di specie pare tuttavia la configurazione di una protezione “sui generis” analoga a quella accordata ai sensi dell’art. 102 bis L. 633/41 ai contenuti delle banche-dati ottenute con investimenti rilevanti in denaro, tempo e risorse, seppur in assenza del requisito della creatività tipico della tutela autorale.

È indubbio che la strada verso il riconoscimento di una qualche tutela alle opere create dall’IA è ancora lunga, ma è di buon auspicio la recente proposta di Regolamento in materia di intelligenza artificiale presentata dalla Commissione Europea, volta a promuovere l’adozione dell'IA tramite regole comuni a tutti gli Stati Membri, affrontando i rischi associati a determinati utilizzi di tale tecnologia.

È auspicabile che, con maggiore fiducia e utilizzo delle macchine intelligenti, il legislatore trovi presto una tutela giuridica efficace capace di proteggerne i lavori creativi, senza che ciò comporti ripercussioni negative sugli incentivi per i creatori umani, salvaguardandone i valori e diritti fondamentali.

 

[1] Enciclopedia Treccani, s.v. Intelligenza artificiale: “Disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari: da un lato l'intelligenza artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alle capacità dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana.” In www.Treccani.it.

[2]Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale” del Parlamento Europeo del 2.10.2020, disponibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_IT.html

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