23 Dicembre 2019

Regulatory Sandbox. Un nuovo approccio normativo?

MARCO IMPERIALE

Immagine dell'articolo: <span>Regulatory Sandbox. Un nuovo approccio normativo?</span>

Abstract

Nella vita di tutti i giorni, il diritto segue la realtà. Siamo pertanto soliti vedere il legislatore intervenire ex post a fronte di cambiamenti che avvengono nella società. Questo tipo di dinamica, tuttavia, si confà poco al mondo dell’innovazione esponenziale, sia per ragioni connesse alla velocità alla quale si evolve il mondo, sia per la complessità dell’expertise richiesta dai player del settore, molte volte ad altissimi livelli tecnici. Ecco perché l’istituzione di una regulatory sandbox da parte del legislatore italiano desta particolare interesse.

***

Regulatory Sandbox. Cos’è?

Con il concetto di sandbox si intende genericamente un’area recintata nella quale i bambini possono giocare e sperimentare. Tale concetto viene frequentemente utilizzato nel mondo informatico per definire aree limitate di sperimentazione/applicazione nelle quali operano gli sviluppatori prima del lancio definitivo dei prodotti.

In ambito legislativo, il termine ha assunto una rilevanza simile, seppur connessa ad aspetti di tutela giuridica e regolamentare (da qui l’attributo regulatory). La piattaforma infatti, permette a diversi soggetti selezionati di “sperimentare” prodotti e servizi di business innovativi, mantenendo un margine di tutela sull’end user grazie al limitato regime temporale (finita la fase di sperimentazione bisognerà decidere se e come normare in maniera definitiva) ed alla scelta di specifici player, determinati sulla base di procedure/certificazioni/autorizzazioni previamente definite.

La procedura di accesso ad una regulatory sandbox si articola generalmente in quattro passaggi:

  1. Application. L’impresa invia una richiesta che verrà valutata dall’Autorità sulla base di determinati requisiti;
  2. Preparazione. L’Autorità testa i parametri e impone le limitazioni;
  3. Analisi. L’impresa testa la sua proposta e l’Autorità competente monitora il procedimento;
  4. Valutazione. I risultati del test eseguito sono revisionati e valutati, viene presa una decisione per l’uscita dalla sandbox e vengono contestualmente rimosse le limitazioni/restrizioni imposte per l’esecuzione del test.

 

Il panorama italiano

Il legislatore italiano, seguendo da un lato l’esperienza Fintech del Regno Unito, dove la sandbox è presente da diversi anni, con risultati genericamente ritenuti positivi, e dall’altro le spinte del resto della Comunità Europea (il regime è già presente in paesi come Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Lituania e Polonia), è intervenuto sul punto, nel settore bancario e finanziario, con la legge 28 Giugno 2019, n. 58.

In particolare, l’art. 36, comma 2-bis, della Legge 58/2019 demanda al Ministro dell’Economia e delle Finanze, “sentiti Banca d'Italia, Consob e IVASS, il compito di adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati”.

Avremo pertanto a che fare con il primo caso di regulatory sandbox italiana, conforme al principio di proporzionalità stabilito dall’Unione Europea. Attendiamo sul punto che il MEF emani requisiti di ammissione alla sperimentazione, ambito di operatività e adempimenti richiesti per godere di questo particolare regime. Immaginiamo che, tanto in virtù della specificità del settore, quanto dell’attenzione – anche mediatica - goduta sin d’ora, il numero di interlocutori sarà limitato.

 

Conclusioni

L’idea di una sandbox, dove operatori e istituzioni agiscono in maniera parallela - gli uni proponendo soluzioni, gli altri indicando o proponendo regole - è assolutamente affascinante, e darà modo di intervenire su uno degli aspetti più problematici del mondo fintech, ossia la regolamentazione. Ovviamente, tale scelta normativa porta anche a riflettere sui rischi, tanto per il consumatore finale quanto per i player stessi. Cosa avverrebbe se non venissero concesse le autorizzazioni finali? L’assenza di un real market environment può alterare il processo di validazione di un prodotto finanziario? L’alea che ontologicamente pervade il processo autorizzativo porterà ad alterare gli investimenti sulle startup del settore?

Tali domande sono legittime e difficilmente potranno avere risposta nel breve periodo. Invito tuttavia a focalizzarsi non solo (o non esclusivamente) sull’elemento regolamentare, ma sulla possibilità di tessere un dialogo tra istituzioni e player finanziari, finanche votato a conoscersi vicendevolmente. Per chi, come il sottoscritto, è interessato a vedere crescere il mondo dell’innovazione applicata alla finanza, è un punto di partenza indubbiamente positivo.

 

Altri Talks