17 Giugno 2020

Decreto Liquidità: i finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. e le novità introdotte dalla legge di conversione

MANUELA GUIDI

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Abstract

                               Aggiornato al 16.06.2020

Chi può accedere ai finanziamenti garantiti da SACE, per quale ammontare e come funziona il rilascio della garanzia?

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Il Decreto Liquidità

Il Decreto Liquidità (DL 23/2020 dell’8 aprile 2020) è stato convertito in legge con la L. n. 40 del 5 giugno 2020.

Se in un momento di assoluta emergenza, ad aprile 2020, le misure previste dal DL liquidità rivolte alle PMI erano state interpretate come la possibilità per tutti di accedere ad un sostegno economico capace di far traguardare il periodo del blocco delle attività, l’applicazione pratica delle norme ha generato non poche difficoltà e gli aiuti economici previsti hanno tardato a giungere a destinazione.

Il finanziamento fino a 25.000 euro (in procinto di fissarsi a 30.000 euro non appena la notifica alla Commissione Europea avrà esito positivo) è sicuramente stata un’iniziativa pregevole, ma la platea dei soggetti ammissibili è tale e tanta che rischia di assorbire pesantemente le risorse a disposizione.

La previsione circa l’esclusione dell’attività di istruttoria e valutazione del merito creditizio da parte delle banche e degli intermediari non rispecchia la realtà: ma non perché le banche sono “cattive”, bensì perché la normativa di vigilanza bancaria richiede che il credito venga rilasciato sulla base di valutazioni che se uscissero dalla finestra in fase di erogazione del finanziamento, obbligatoriamente rientrerebbero in gioco al momento dell’escussione della garanzia pubblica per l’impatto che questa ha sul bilancio delle banche. E le banche non sono state esonerate da responsabilità su questo aspetto.

La conversione da Decreto Legge a Legge, nella quale alle imprese sono dedicati gli articoli da 1 a 17, ha sicuramente portato dei correttivi utili rispetto ad alcune criticità che erano emerse inizialmente.

 

Decreto Liquidità: i finanziamenti garantiti da SACE S.p.A.

La normativa in commento prevede che fino al 31/12/2020 lo Stato, attraverso SACE S.p.A. rilascia garanzie sui finanziamenti concessi da banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Le novità più importanti introdotte dalla legge di conversione a questa tipologia di finanziamenti sono le seguenti:

- la platea dei soggetti beneficiari garantiti da SACE S.p.A. è stata ampliata con l’inserimento delle associazioni professionali e delle società tra professionisti, che si aggiungono alle PMI, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;

- tra le tipologie di operazioni beneficiarie della garanzia di SACE S.p.A. è stato inserito anche il factoring pro solvendo (il pro soluto resta invece escluso), che nessuno aveva considerato nel provvedimento dell’8 aprile (art. 1, co. 1-bis);

- è stata inserita l’esclusione dai benefici della garanzia per le società che controllano direttamente o indirettamente società residenti in Paesi non collaborativi a fini fiscali (art. 1 co. 1-ter);

- le imprese beneficiarie della garanzia (e quelle del gruppo) devono impegnarsi a non distribuire utili e a non riacquistare azioni (art. 1 co. 2 lett. i), ma anche a non delocalizzare;

- è stata introdotta la possibilità, ancorché limitata al 20% del finanziamento erogato, di poterlo utilizzare per pagare rate di finanziamenti pregressi scadute o in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; tale aspetto non è di secondaria rilevanza, tenuto conto che erano già emerse tesi discordanti sulla possibilità delle banche di avvantaggiarsi dei finanziamenti erogati per chiudere proprie esposizioni preesistenti al Covid, attraverso il rimpinguamento dei conti correnti.

- vengono semplificate le procedure di liquidazione degli aiuti alle imprese della pesca e dell’acquacoltura riferite agli anni 2017, 2018 e 2019.

 

Chi può accedere ai finanziamenti garantiti da SACE S.p.A.?

La concessione della garanzia di SACE è sottoposta, ovviamente, a taluni vincoli. In particolare, l’impresa beneficiaria:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
  • non deve distribuire dividendi né riacquistare azioni nel 2020, per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa eventualmente appartenga;
  • dovrà gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. La norma ammette qualsiasi forma tecnica di finanziamento.

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento erogato dalla banca e coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:

  • costi del personale;
  • investimenti;
  • l’entità del capitale circolante:
  • entro il limite del 20% dell’importo erogato per pagare rate scadute o in scadenza di finanziamenti in essere.

 

E la burocrazia?

Con riferimento all’accesso ai nuovi finanziamenti può considerarsi maturata la tendenza alla sburocratizzazione, se si pensa che è richiesta un’autodichiarazione (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) del titolare/legale rappresentante con la quale, tra le altre dichiarazioni, vi è anche quella per cui non sussistono le condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (impedimenti a contrattare e a contrarre con la P.A. previsti dalla normativa antimafia).

Tale autodichiarazione verrà trasmessa dalla banca o dall’intermediario finanziario a SACE S.p.A. per l’ottenimento della garanzia.

Atteso che proprio la situazione emergenziale facilita l’intensificazione delle infiltrazioni mafiose nell’economia del Paese e che l’autodichiarazione è uno strumento con tenuta limitata, così come ha confermato anche il Procuratore Nazionale Antimafia e i capi delle Procure di Milano e Napoli, particolare rilevanza avranno i controlli effettuati da SACE previsti nel Protocollo d’Intesa con il MEF, firmato lo scorso 4 maggio.

All’interno di tale Protocollo è previsto infatti che SACE richieda alle banche di inserire nel contratto di finanziamento una condizione risolutiva per la quale in caso di interdittiva antimafia da ​parte della Prefettura scatterà l’immediata revoca del finanziamento con le conseguenti iniziative di recupero del credito. Inoltre è previsto che SACE realizzi una piattaforma di comunicazione automatica con la banca dati nazionale unica antimafia “per l’inserimento massivo dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a verifica antimafia” e che nelle more della sua creazione si impegni ad acquisire la documentazione antimafia mediante consultazione della suddetta banca dati.

Si può quindi concludere che la spinta a velocizzare l’erogazione dei finanziamenti alle imprese sia dovuta transitare obbligatoriamente attraverso l’inversione dell’onere burocratico, dalle imprese al soggetto concessore della garanzia.

 

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