02 Febbraio 2022

Gli effetti del Covid sui termini per le notifiche degli atti tributari: un intricato labirinto

SALVATORE DAVI'

Immagine dell'articolo: <span>Gli effetti del Covid sui termini per le notifiche degli atti tributari: un intricato labirinto</span>

Abstract

I numerosi interventi normativi di natura emergenziale sui termini per le notifiche degli atti tributari, hanno creato una intricata rete di termini decadenziali, tra i quali districarsi risulta complesso anche per gli addetti ai lavori.

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Il fatto

A seguito di Processo Verbale di Constatazione la Direzione Regionale Lombardia, settore soggetti rilevanti dimensioni,  procedeva a notificare ad una S.r.L., in data 2 novembre 2020, un avviso di accertamento al fine di recuperare la tassazione l'IVA, a suo dire,  indebitamente detratta in violazione dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/72 contestando la natura soggettivamente inesistente delle operazioni poste in essere con alcuni fornitori.

La società contribuente ha impugnato l'avviso eccependo, tra l'altro la violazione e la falsa applicazione del comma 1 dell'art. 157 d.l. n. 34/2020 deducendo l'illegittimità della notificazione dell'avviso perchè avvenuta  in data anteriore al 1 gennaio 2021.

 

La normativa di riferimento e le criticità

L’art. 157, co. 1, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha scisso le fasi di emissione e notifica di tutti gli atti di accertamento e riscossione la cui scadenza ricadeva tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

In particolare per tali  atti impositivi:

  • L'emissione è prevista, a pena decadenza, entro il 31 dicembre 2020;
  • La notifica è prevista, a pena di decadenza, a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 28 febbraio 2022.

Lo strumento a disposizione del contribuente, per verificare l'effettiva data di emissione dell'atto impositivo è il QR-code presente all'interno dell’avviso di accertamento, così come previsto dalla Circolare n. 25/2021 dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 157, del D.L. n. 34/2020, al suo comma 6, ha imposto un'ulteriore condizione di efficacia perché la prevista proroga potesse spiegare il proprio effetto, prevedendo l’emanazione di un apposito provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ebbene detto provvedimento, il n. 88314/2021, è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate soltanto  in data 6 aprile 2021 determinando un vulnus interpretativo del già complesso coacervo bizantino dei termini decadenziali.

 

La deroga per i casi di indifferibilità e urgenza

Il sistema di termini decadenziali appena esaminato, tuttavia, prevede un'espressa deroga che involge tanto gli atti impositivi quanto le comunicazioni e gli inviti, elaborati o emessi, benché non ancora sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, per i casi “di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi” (così recita l'art. 157, commi 1 e 2).

A fornire al contribuente la definizione di "casi indifferibili ed urgenti" è la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 che chiarisce come "l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di  sospensione può considerarsi legittima anche nei seguenti casi:

  • comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale".
  • comunicazioni o atti che siano destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per consentire ai creditori la tempestiva insinuazione nel passivo;
  • un generico pericolo per la riscossione.

 

Le conclusioni cui giunge il giudice di merito

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano conclude, quindi, per il rigetto del ricorso proposto dalla S.R.L. ritenendo che la fattispecie delittuosa, quale quella sottoposta al suo vaglio, ricada tra le ipotesi di indifferibilità ed urgenza per le quali la notifica degli atti impositivi possa avvenire anteriormente al 1 gennaio 2021. Ciò in quanto con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, la denuncia deve essere effettuata necessariamente "senza ritardo".

 

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