28 Maggio 2019

Escutere i beni del debitore rintracciati telematicamente

MARCELLO ZUCCHI

Immagine dell'articolo: <span>Escutere i beni del debitore rintracciati telematicamente</span>

Abstract

L’articolo 492-bis C.p.c. ha comportato un salto epocale in termini di accuratezza ed efficacia dell’attività esecutiva per chi si occupa in modo specialistico di recupero del credito, ne parliamo in questo articolo.

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Come leggere i dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito della procedura ex art. 492-bis C.p.c. e quali aggredire.

L’art. 492-bis C.p.c. – norma innovativa introdotta nel 2014 -   ha arricchito la “cassetta degli attrezzi” dell’avvocato di uno strumento particolarmente efficace. Grazie a questa procedura, una volta ottenuto il titolo esecutivo, è infatti possibile richiedere e ottenere dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, l’autorizzazione ad interrogare le principali banche dati pubbliche, ed in particolare l’Agenzia delle Entrate, ed ottenere all’esito di un procedimento articolato una “radiografia” piuttosto accurata degli assetti reddituali e patrimoniali del debitore esecutato.

Le informazioni trasmesse sono pressoché le stesse oggetto di indagine in caso di verifica fiscale. Informazioni in genere più complete di quelle reperibili attraverso le tradizionali agenzie investigative, che, tuttavia, mantengono comunque una certa utilità nella misura in cui possono essere ottenute anche anteriormente al titolo esecutivo, e, quindi, fornire elementi utili in fase di valutazione preliminare di costi-benefici dell’eventuale azione giudiziale.

Quali informazioni vengono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate al legale del creditore procedente?

  1. l’ultima dichiarazione dei redditi più recente tra quelle presentate nell’ultimo biennio;
  2. le certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse riferite all'annualità più recente tra quelle trasmesse nell'ultimo biennio;
  3. l’elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati) contenente estremi di registrazione dell’atto, tipologia dell’atto, ufficio di registrazione, codici fiscali delle parti, valore dell’atto;
  4. l’archivio dei rapporti finanziari: l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

Si tratta quindi di informazioni complete e aggiornate, molto utili per individuare i beni del debitore da aggredire.

Vediamole nel dettaglio.

  • La dichiarazione dei redditi, sia essa di persona fisica o giuridica, è uno strumento importante per avere una fotografia della situazione reddituale e patrimoniale del debitore.

Per le persone fisiche, oltre ai redditi da lavoro o attività autonoma troviamo altre voci rivelatrici dei beni del debitore:

  • redditi da fabbricati
  • redditi dominicali
  • immobili e attività finanziarie estere (quadro RW)
  • Le certificazioni dei sostituti d’imposta consentono di identificare soggetti terzi creditori del debitore, ed, in particolare, il datore di lavoro ed eventuali clienti del professionista/lavoratore autonomo.

Nella certificazione di lavoro dipendente vengono comunicati in chiaro tutti i dati da reddito di lavoro, compreso l’eventuale ammontare del TFR maturato, importi tutti pignorabili nei limiti di legge. Analogamente, dalle certificazioni da lavoro autonomo si può ricavare sia l’importo annualmente corrisposto da un singolo committente che la sua identità.

  • L’elenco degli atti del registro, ovvero tutti gli atti dei quali è stato parte il debitore che per legge sono soggetti a registrazione. Come noto le principali operazioni economiche quali compravendite e locazioni di immobili e di aziende sono soggette a registrazione. Tra quelle rilevanti al fine dell’individuazione di eventuali crediti del debitore pignorabili presso terzi, particolare attenzione è da porsi proprio ai contratti di locazione di immobili o aziende di cui il debitore sia locatore/dante causa e che, presumibilmente, diano luogo a rimesse periodiche in suo favore suscettibili di pignoramento presso il terzo conduttore.

Anche la registrazione di contratti preliminari e di vendita di beni immobili possono fornire informazioni interessanti dal punto di vista delle dinamiche patrimoniali del debitore, anche se, a differenza delle locazioni, i flussi di denaro sono più difficilmente intercettabili.

  • L’archivio dei rapporti finanziari fornisce sicuramente le informazioni più comunemente utilizzate in fase di esecuzione forzata. Può valere la pena di evidenziare che a differenza delle altre informazioni raccolte dall’Anagrafe Tributaria che sono direttamente acquisite dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i singoli contribuenti, quelle dell’Archivio dei rapporti finanziari sono oggetto di comunicazione periodica all’Agenzia delle Entrate da parte dei seguenti soggetti:
  • banche
  • Poste italiane Spa
  • intermediari finanziari
  • imprese di investimento
  • organismi di investimento collettivo del risparmio
  • società di gestione del risparmio
  • ogni altro operatore finanziario

I “rapporti finanziari” comunicati dall’Agenzia delle Entrate e utili per l’esecuzione sono principalmente:

  • i conti correnti attivi
  • i conti deposito a risparmio
  • i conti deposito titoli
  • i rapporti con SGR
  • le cassette di sicurezza

È opportuno precisare che l’Agenzia delle Entrate non comunica il saldo dei conti correnti e gli importi movimentati, dati che effettivamente detiene, ma che non vengono trasmessi al creditore procedente.

In compenso i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari sono aggiornati e completi, dando in genere la possibilità di effettuare contemporaneamente più tentativi di pignoramento su più rapporti intrattenuti dal debitore, compresi quelli di conto deposito e di gestione di titoli e di altri strumenti di investimento.

E proprio in questo consiste il “salto epocale” accennato in apertura. All’esito di una procedura che ha tempi e costi ragionevoli, l’avvocato che escute il debitore riceve finalmente informazioni complete e aggiornate, utili per procedere ad un’esecuzione mirata o – se negative - per rinunciarvi e comunque fornire documentate ragioni per l’eventuale messa a perdita delle partite contabili.

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