23 Ottobre 2019

Fideiussione omnibus conforme allo schema ABI: una storia ancora senza puntata finale

MAXIMILIAN MAIROV

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Abstract

L’equivoco scaturito dalla sentenza della Cassazione 29810/2017 ha aperto un nuovo scenario nel contenzioso tra banche e fideiussori. Nell’attesa di un nuovo intervento della Suprema Corte che prenda definitivamente posizione sulle fideiussioni conformi allo schema ABI, la giurisprudenza di merito ha adottato orientamenti abbastanza uniformi in tema di validità dei contratti di fideiussione.

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Dal provvedimento di Banca d’Italia del 2005 alla Cassazione del 2017

Quando si parla di fideiussione omnibus conforme al modello ABI non si può che pensare alla sentenza della Cassazione n. 29810 del 12.12.2017, che ha aperto uno scenario nuovo nel contenzioso che vede contrapposti banche da una parte e clienti fideiussori dall’altra.

Fino a quella sentenza, infatti, il “mondo giuridico” si era pressoché scordato del provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, reso in esercizio della funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi che, a far tempo dal 12 gennaio 2006, è stata trasferita all’AGCM in forza della Legge 262/2005.

Con quel provvedimento (ancora oggi impropriamente scambiato da qualche Tribunale per “parere”), emesso ad esito di un’istruttoria avviata sullo schema contrattuale di fideiussione omnibus trasmesso dall’Associazione Bancaria Italiana, è stato disposto che gli articoli 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di “sopravvivenza”) dello schema ABI “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.

A distanza di più di 10 anni, si può dire che le Banche italiane non sembrano aver tenuto conto della portata del provvedimento, considerato che pressoché tutti i contratti di fideiussione sul mercato sono perfettamente conformi allo schema ABI, incluse le tre clausole censurate. Ma ciò, fino a dicembre 2017, non ha suscitato scalpore.

All’indomani della pronuncia della Cassazione n. 29810/2017, i siti di informazione giuridica, gli avvocati e molti operatori del settore non hanno avuto dubbi nel titolare: “la Cassazione ha dichiarato che le fideiussioni conformi allo schema ABI sono nulle!”.

Questa lettura è frutto di un evidente malinteso – o di una lettura superficiale – forse dovuta a qualche obiter dictum della sentenza non particolarmente felice, se solo si considera che la massima è la seguente: “in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.

Benché, quindi, la Cassazione non fosse entrata nel merito dell’eccezione di nullità, ponendo piuttosto l’attenzione sul profilo temporale di “consumazione dell’intesa”, la sentenza ha provocato l’avvio di un rilevante contenzioso bancario fondato su eccezioni e domande di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

 

L’evoluzione della giurisprudenza in tema di nullità delle fideiussioni ABI fino alla Cassazione n. 24044 del 26 settembre 2019

Il contenzioso massivo legato alla validità delle fideiussioni ABI ha aspetti di curiosità se si considera che, andando anche a ritroso nel tempo, la giurisprudenza (compresa quella che ha esaminato la validità delle fideiussioni ABI prima dell’eco mediatica della Cassazione del 2017) ha, in linea di principio, escluso la nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi dello schema ABI, così come ha in linea generale, affermato che l’accertamento di un’intesa lesiva della libera concorrenza, ad opera dell’Autorità Antitrust, non determina «automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere delle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti» (cfr. per esempio Cass. n. 9384 del 11.06.2003).

Per quanto riguarda nello specifico la tematica delle fideiussioni ABI l’orientamento giurisprudenziale può essere riassunto come segue.

Esclusa qualche isolata, e francamente non condivisibile, pronuncia (per esempio, Tribunale Siena 14 Maggio 2019) che ha predicato la nullità totale, parte della giurisprudenza ha escluso qualsiasi ripercussione di una intesa illecita “a monte” sulla validità del contratto “a valle” che ne costituisce attuazione (in questo senso Tribunale Alba, 12.01.1995; Tribunale Torino, 16.10.1997; C.A. Torino, 27.10.1998; Tribunale Milano, 25.05.2000; Tribunale Treviso del 6.10.2016 e n. 20490 del 30 Luglio 2018).

Tuttavia, la parte assolutamente maggioritaria pare aver optato per la tesi della nullità relativa, che si estenderebbe alle sole tre clausole censurate da Banca d’Italia (Tribunale di Ravenna n. 603 del 08.06.2019 e n. 336 del 29.03.2019; Tribunale di Milano, n. 8893/16, dott.ssa Dal Moro; Tribunale di Roma, 12 settembre 1997, n. 4071; Tribunale di Padova, 29 gennaio 2019; Corte d’Appello Brescia 29 gennaio 2019; Tribunale Benevento 25 Maggio 2019).

È evidente che il contenzioso dilagante, in un simile quadro d’incertezza, suggerisce la necessità di un nuovo intervento della Suprema Corte affinché venga definitivamente chiarita la sorte dei contratti di fideiussione riproduttivi dello schema ABI; chiarimento che non è stato fornito dall’ulteriore intervento della Cassazione (sentenza 22.5.2019, n. 13846) benché, anche questa volta gli operatori del settore sono tornati a commentare: “La Cassazione ribadisce la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI”.

Un primo passi significativo nell’ottica del superamento dell’equivoco generato dalla sentenza del 2017 è rappresentato dalla recentissima sentenza della Cassazione n. 24044 del 26 settembre 2019, la quale, avallando sostanzialmente la giurisprudenza di merito maggioritaria, ha affermato, questa volta in maniera chiara e netta, che le fideiussioni conformi allo schema ABI sono affette da una nullità solo parziale limitata alle tre clausole censurate da Banca d’Italia.

Si tratta di un chiarimento importante in attesa della parola definitiva sulla questione.

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