02 Luglio 2018

Il finanziamento dei soci nelle S.p.A.: postergato come nelle S.r.l.

ANTONIO NICOLETTI

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Abstract

Secondo la Cassazione la norma della postergazione dettata solo per le S.r.l. è applicabile anche alle S.p.A., solamente in presenza di determinati elementi.  

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La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018, ha ripercorso i diversi indirizzi finora seguiti dalla giurisprudenza in tema di rimborso del finanziamento soci nelle società per azioni e, all’esito di tale analisi, è giunta a chiarire come, in conformità al più recente dei suddetti indirizzi (si veda ex multis Cass. n. 14056-15), la norma di cui all’art. 2467 del Codice Civile in tema di postergazione del finanziamento soci nelle S.r.l. sia applicabile anche alle S.p.A., purché, nella fattispecie concreta, ricorra il seguente requisito: cioè, che i soci della S.p.A., tenuto conto dell’entità e/o della qualità della loro partecipazione societaria, siano di fatto assimilabili ai soci di una S.r.l., in cui tipicamente, a differenza della S.p.A., acquisisce rilievo il carattere “personalistico” del rapporto con il socio.

Per effetto di tale interpretazione, dunque, il finanziamento di un socio di una S.p.A. “è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. La norma prosegue stabilendo che, per finanziamenti dei soci si intendono “quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (art. 2467 c.c.).

La sentenza ha, inoltre, indicato i criteri sulla base dei quali va condotta l’indagine volta a stabilire se, nella fattispecie concreta, sia applicabile alla S.p.A. la norma di cui all’art. 2467 c.c.. Occorre, cioè, verificare se l’organizzazione della S.p.A. finanziata – ad esempio, a causa delle modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta) - consenta al socio di ricevere un’informativa sostanzialmente comparabile a quella che, in linea teorica, potrebbe ottenere il socio di una S.r.l..

Tale informativa, in particolare dovrà riguardare l’esistenza di una delle due situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 c.c. e, cioè:

  • una situazione di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; oppure
  • una situazione finanziaria che renda ragionevole un conferimento, piuttosto che un finanziamento.

Nell’approdare a tale conclusione interpretativa, quindi, la Suprema Corte ha “cassato” il diverso orientamento della giurisprudenza, secondo cui sarebbe, invece, inapplicabile tout-court alle S.p.A. la norma dettata in riferimento alla postergazione dei finanziamenti dei soci dettata in ambito di S.r.l..

La sentenza in commento, anche in virtù della attenta analisi della giurisprudenza sinora formatasi sul punto, pur non essendo a sezioni unite, è verosimilmente destinata a tracciare il solco in cui si collocheranno le future decisioni in tema di postergazione del finanziamento soci nell’ambito delle S.p.A..

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