18 Marzo 2019

La gestione dei toner esausti come manutenzione. A quali condizioni?

DANIELE CARISSIMI

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Abstract

La semplice sostituzione di un toner esausto o non correttamente funzionante, determina la produzione di un rifiuto e l’attivazione delle conseguenti regole di gestione previste dal Testo Unico Ambientale. Quali sono quindi le sue modalità di gestione più corrette, per non incorrere in sanzioni? Andiamo a scoprirlo insieme.

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In quest’epoca caratterizzata da una crescente informatizzazione, chi non si è mai trovato a dover gestire un toner sostituito da una stampante, ad esempio perché esausto o non correttamente funzionante?

Un piccolo gesto, quello della sostituzione, che però determina in capo a colui che lo compie rilevanti conseguenze di ordine pratico. Ed infatti, la volontà di disfarsi del toner sostituito, determina tra l’altro l’applicazione delle stringenti regole previste in tema di gestione dei rifiuti, dalla Parte IV del testo Unico Ambientale.

Ma su chi ricadono i relativi oneri? E ancora, cosa accade se la manutenzione della stampante – e sostituzione del relativo toner - è affidata a un soggetto esterno?

Ebbene, se colui che provvede alla sostituzione – e conseguente gestione del toner – è lo stesso soggetto che usufruisce del servizio di stampa, nessun dubbio: lo stesso sarà reputato il produttore del rifiuto, dovendo conseguentemente provvedere ai relativi adempimenti in tema di gestione dei rifiuti. Nello specifico, i toner:

  1. laddove esitanti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione[1], o assimilabili ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. b) del TUA, andranno gestiti secondo la filiera dell’urbano e quindi potranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta Comunale;
  2.  viceversa, gli stessi andranno trattati come rifiuti speciali e quindi gestiti secondo la relativa filiera, ai sensi della Parte IV del TUA.

A tal proposito si segnala, tuttavia, la possibilità di una loro gestione semplificata, se riconducibili all’alveo dei rifiuti speciali non pericolosi. Il DM 22 ottobre 2008, infatti, ne consente:

  1. l’avvio diretto a recupero senza la necessità di redazione del FIR, ma solo di un documento di trasporto analogo;
  2. se imballati in appositi eco-box,  dotati di ben determinate caratteristiche (per le cui specifiche di dettaglio si rinvia al sopra citato decreto).

Ciò posto, discorso diverso deve essere fatto per il caso in cui alla sostituzione del toner provvede un soggetto esterno, qualificato come manutentore (si pensi al soggetto che non solo fornisce la stampante, ma si occupa pure della sostituzione del toner o del regolare funzionamento del prodotto fornito).

In tale eventualità, infatti, colui che usufruisce del servizio di stampa, potrà altresì conferire i toner esausti a detto soggetto, in qualità di manutentore e produttore del rifiuto, liberandosi in tal modo della relativa gestione. Tale opzione, non è tuttavia esente da vincoli. La Nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 2015, infatti, la reputa possibile unicamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. che vi sia un regolare contratto di manutenzione tra il manutentore ed il soggetto committente;
  2. che nel contratto di manutenzione sia previsto che:
  1. gli interventi di manutenzione siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione;
  2. la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione (sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell’ambito dello stesso siano a carico del manutentore;
  1. i rifiuti dell’attività di manutenzione non vengano lasciati in “stoccaggio temporaneo” (rectius, deposito temporaneo) presso il cliente – a meno che il medesimo non sia in possesso di un’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti conto terzi.

In tale eventualità il manutentore potrà gestire il rifiuto secondo la gestione ordinaria, di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale, ovvero avvalendosi e della disciplina derogatoria di cui all’art. 266 comma 4 del TUA[2].

In conclusione, l’operazione di sostituzione di un toner esausto, determina la produzione di un rifiuto, che dovrà essere gestito da colui che si avvale del relativo servizio (di stampa), secondo le specifiche di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale o – se non pericoloso – anche attraverso la gestione semplificata di cui al DM 22 ottobre 2008. A determinate condizioni, poi, il medesimo rifiuto potrà altresì essere gestito da colui che è stato in precedenza qualificato come manutentore, avvalendosi della gestione ordinaria di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale, ovvero della disciplina derogatoria di cui all’art. 266 comma 4 del TUA.

 

 

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