01 Giugno 2021

La repressione della condotta antisindacale e i rapporti di natura non subordinata: il caso dei riders

CAMILLA MARANZANO

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Abstract

L’azione prevista dall’art. 28 della L. 300/70 per la repressione della condotta antisindacale non può essere proposta, difettandone la legittimazione ad agire, da organizzazioni sindacali di soggetti qualificati come lavoratori autonomi o parasubordinati, come i riders.

A stabilirlo il Tribunale di Firenze con il decreto del 9/2/2021 all’esito del procedimento instaurato da diverse OOSS al fine di reprimere la condotta antisindacale posta in essere da Deliveroo Italy s.r.l.

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Il giudizio davanti al Tribunale di Firenze

Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 28 l. 300/70 Nidil CGIL Firenze, Filt CGIL Firenze e Filcams CGIL Firenze hanno agito davanti al Tribunale di Firenze chiedendo l’adozione di provvedimenti volti a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale posta in essere da Deliveroo, chiedendo in questa prospettiva, tra l’altro, la declaratoria di inefficacia delle risoluzioni contrattuali e la disapplicazione del contratto UGL Rider. 

La condotta antisindacale secondo le organizzazioni ricorrenti sarebbe essenzialmente consistita nel recesso esercitato dai contratti in essere con tutti i riders e nell’aver subordinato la possibilità per questi ultimi di continuare a consegnare con Deliveroo alla sottoscrizione del nuovo contratto di collaborazione richiamante in più punti il CCNL Rider stipulato tra Assodelivery e Ugl Rider.

L’organismo sindacale Ugl Rider, secondo le ricorrenti, non sarebbe un soggetto qualificato alla contrattazione beneficiando di un illegittimo sostegno anche di carattere finanziario da parte di Deliveroo


Sul difetto di legittimazione attiva delle OOSS ricorrenti

La società resistente, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’inapplicabilità dell’art. 28 della l. 300/1970 alla fattispecie in esame e comunque il difetto di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ricorrenti.

Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della predetta eccezione, ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale e dottrinario che restringe l’ambito di applicabilità del procedimento per la repressione della condotta antisindacale “ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata, attribuendo natura sostanziale all’art. 28 solo nella parte in cui definisce la condotta antisindacale, mentre per il resto la norma si configura come “una disposizione di carattere esclusivamente processuale che agisce sul piano della legittimazione processuale estendendo la legittimazione attiva anche a soggetti che ne sarebbero stati privi”.

E questo perché il legislatore identifica espressamente il soggetto attivo ai sensi dell’art. 28 nel “datore di lavoro”. Pertanto, secondo il Tribunale di Firenze non rientrerebbero nel campo di applicazione della norma statutaria “i conflitti che coinvolgono eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi (Corte Cost. n. 75/241) o parasubordinati”.   

In via incidentale, le organizzazioni ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto individuale di lavoro instaurato tra i riders e Deliveroo, trattandosi di questione strumentale alla verifica della sussistenza o meno della legittimazione attiva delle O.O.S.S. e l’ammissione a tal fine di prove costituende, la cui assunzione è stata reputata dal giudice incompatibile con la natura sommaria della cognizione del procedimento speciale previsto dall’art. 28.

La sommarietà dell’istruzione non ha però impedito al giudice fiorentino di ritenere comunque provata la mancanza di un vincolo di soggezione tra i riders e la società resistente. Un elemento in tal senso è stato individuato nel fatto che l’azienda di food delivery potesse disporre della prestazione dei riders solo se questi decidevano di candidarsi a svolgere l’attività di consegna negli slot prestabiliti dalla società.

Deliveroo non poteva imporre loro, né, di lavorare in detti turni, né, di non revocare la disponibilità data. 

In base alle risultanze degli atti e documenti di causa, secondo il Tribunale, non è emersa né l’esclusività né l’obbligatorietà della prestazione dei ridersevincendosi, viceversa, che nel periodo dedotto in giudizio i riders fossero liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dall’azienda, e, quindi, di decidere se e quando lavorare, senza dovere giustificare la loro decisione e senza dover reperire un sostituto”.

Ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata, a parere del giudicante, assumono rilevanza ai sensi dell’art. 2094 c.c. “l’obbligo di lavorare” in capo al dipendente  (C. App. Torino n. 26/2019) o “l’assunzione, da parte del lavoratore, dell’obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice di lavoro” (Cass. n. 2842/2002).

Infine, il Tribunale si è chiesto se, qualificando i rapporti individuali di lavoro dei riders in termini di collaborazioni organizzate dal committente (o eterorganizzate), visto il richiamo che il d.lgs. 81/2015 fa alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, potesse sussistere nel caso di specie la legittimazione delle organizzazioni sindacali ricorrenti a promuovere il procedimento speciale previsto dall’art. 28 della L. 300/70.

Il Tribunale per dare risposta al quesito è partito dall’esame dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 che, al primo comma, estende l’applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione (che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente) e ciò anche quando le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

Il comma 2 del medesimo articolo specifica i limiti della predetta estensione, disponendo che il comma 1 non trovi applicazione con riferimento “alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.

L’estensione realizzata dal comma 1, letta alla luce del comma 2, riguarderebbe “solo la disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro subordinato”. La ratio della norma non potrebbe, dunque, essere intesa nel senso di un’applicazione generalizzata ai contratti di collaborazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Viene così esclusa l’applicabilità alla fattispecie dell’organizzazione eterorganizzata di una norma processuale quale è l’art. 28 della L. 300/70

In conclusione, l’art. 28 della L. 300/70, in quanto disposizione di carattere esclusivamente processuale, secondo il Tribunale di Firenze, non sarebbe applicabile neppure ai conflitti che si sviluppano nell’ambito di collaborazioni organizzate dal committente, che a livello di fattispecie continuano ad appartenere alla categoria del lavoro autonomo.

 

 

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