02 Marzo 2020

Tutela del rapporto di lavoro nel fallimento fra tutela della massa fallimentare e difesa dei diritti dei lavoratori

MASSIMO RIVA

Immagine dell'articolo: <span>Tutela del rapporto di lavoro nel fallimento fra tutela della massa fallimentare e difesa dei diritti dei lavoratori</span>

Abstract

A seguito di sentenza dichiarativa di fallimento, le disposizioni vigenti in materia di tutela del rapporto di lavoro si scontrano, inevitabilmente, con la disciplina prevista in materia concorsuale: la prima rivolta alla tutela del lavoratore quale parte debole del contratto, la seconda tesa a tutelare gli interessi dei creditori e la massa fallimentare.

Nel presente contributo si illustrerà, molto sinteticamente, la questione delle sorti dei rapporti di lavoro al momento della dichiarazione di insolvenza, in particolar modo alla luce della recente riforma delle procedure concorsuali, che entrerà definitivamente in vigore a decorrere dal 15 Agosto 2020.

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Principi generali

La riforma delle procedure concorsuali (D. Lgs n. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) ha delineato una nuova regolamentazione dei rapporti di lavoro nei casi di fallimento del datore di lavoro (con la riforma, il termine fallimento è stato peraltro sostituito da ‘liquidazione giudiziale’).

Al fine di garantire un coerente equilibrio fra la disciplina concorsuale e quella giuslavoristica, detta riforma ha, in buona sostanza, preso le mosse dai due essenziali principi, che caratterizzavano anche la disciplina previgente, ovvero:

  1. L’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento (d’altro canto non viene escluso che la liquidazione giudiziale possa legittimare un licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa sulla base dei principi della disciplina giuslavoristica);
  2. Salvo il caso di esercizio provvisorio dell’attività d’impresa disposto direttamente dal Tribunale con sentenza dichiarativa di fallimento, il rapporto di lavoro resta “sospeso” (sospensione dell’obbligo di prestare attività lavorativa e dell’obbligo di corrispondere la retribuzione) fino al momento in cui il Curatore non decida di subentrarvi ovvero di recedere.

Senonché la disciplina previgente, ancorata alla Legge Fallimentare del 1942, poneva molteplici criticità, a cui la giurisprudenza aveva – ne frattempo – tentato di porvi rimedio, tra cui possiamo menzionare (i) la retroazione o meno degli effetti del recesso e del subentro alla data della dichiarazione del fallimento, (ii) la necessità per il Curatore di osservare in caso di scioglimento la normativa giuslavoristica del licenziamento, (iii) la legittimità delle dimissioni per giusta causa del lavoratore in caso di inerzia del Curatore, (iv) la debenza o meno della indennità sostitutiva del preavviso.

 

Le sorti del rapporto di lavoro a seguito di dichiarazione di liquidazione giudiziale

I predetti principi sono stati recepiti dall’art. 189 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, il quale ha fornito indicazioni molto più precise, rispetto alla precedente disciplina, sulla sorte dei rapporti di lavoro a seguito di dichiarazione di liquidazione giudiziale, cercando di dare una soluzione alle varie criticità emerse nella prassi:

  1. Sospensione: a seguito di dichiarazione di liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro entrano in una fase di “sospensione” per una durata massima di 4 mesi durante i quali il Curatore potrà decidere se subentrare ovvero recedere dai rapporti di lavoro ancora in essere. Decorso detto termine, se il Curatore non ha comunicato la volontà di subentrare, i rapporti di lavoro subordinato si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione.

Tuttavia, il Curatore o l’Ispettorato del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano che sussista la possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono domandare al Giudice Delegato una proroga del termine per assumere la decisione relativa al subentro o al recesso dai rapporti di lavoro (analoga istanza può essere presentata anche dai singoli lavoratori).

Il Giudice può assegnare al Curatore un nuovo termine (non superiore a 8 mesi), al termine del quale, in caso di inerzia del Curatore, i rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto: in quest’ultima ipotesi sarà riconosciuta ai lavoratori un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. per ogni anno di servizio (e per un importo massimo non superiore a otto mensilità), ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale.

  1. Recesso intimato dal Curatore (Licenziamento): è facoltà del Curatore decidere di recedere – pur sempre nel rispetto dei principi giuslavoristici in materia di licenziamento – dai rapporti di lavoro subordinato qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque vi siano manifeste ragioni economiche inerenti all’organizzazione del lavoro.
  2. Dimissioni del lavoratore: la riforma prevede che, decorsi 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni dei lavoratori si intendono rassegnate per giusta causa, con conseguente diritto al trattamento di NASpI.
  3. Licenziamento Collettivo: il Curatore, qualora ritenesse di non poter garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, può procedere al licenziamento collettivo della forza lavoro, secondo le modalità previste dalla Legge n. 223/1991, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Detta ipotesi può ricorrere – è utile ricordarlo – nel caso in cui un’impresa che occupa più di quindici dipendenti deve procedere ad almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni riconducibili alla stessa operazione di riorganizzazione aziendale.
  4. Subentro nei rapporti di lavoro: nel caso di subentro nei rapporti di lavoro subordinato da parte del Curatore, quest’ultimo deve trasmetterne comunicazione all’Ispettorato del luogo dove è aperta la liquidazione giudiziale. I rapporti di lavoro proseguono con il Curatore, ferma restando la facoltà dello stesso di sospenderli o di recedere in qualsiasi momento.

 

I crediti derivanti dal rapporto di lavoro immessi nella massa passiva

In merito ai crediti di lavoro, la riforma ha previsto che in caso di recesso del Curatore, di licenziamento, di dimissioni dopo i primi quattro mesi o di risoluzione di diritto, spetta altresì a ciascun dipendente interessato l’indennità di mancato preavviso che, unitamente al T.F.R., deve essere qualificata come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’ammissione al passivo (privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis c.c.).

Nel caso in cui, invece, il Curatore decida di subentrare nei rapporti di lavoro, la liquidazione giudiziale dovrà sopportare i relativi costi del personale in prededuzione.

Che ci fosse necessità di una disciplina ben più completa ed articolata rispetto a quella risultante dalla Legge Fallimentare, che delinei il necessario collegamento fra la normativa concorsuale e quella giuslavoristica, è innegabile; che a tale necessità riesca a sopperire il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non è ancora certo dal momento che solo all’esito della sua definitiva entrata in vigore sarà possibile misurarne ‘sul campo’ l’efficacia.

Allo stato, appare, quindi, opportuno rimandare il giudizio sulla riforma alla prova dei fatti, evidenziando tuttavia gli sforzi del Legislatore ad un indispensabile contemperamento fra le contrapposte esigenze e verso la maggiore salvaguardia del valore dell’impresa.

 

Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione di Vincenzo Merra, Junior Associate.

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