19 Luglio 2021

Applicabilità del controllo giudiziario all’impresa destinataria di informativa antimafia: no automatismo

ELEONORA SCHNEIDER

Immagine dell'articolo: <span>Applicabilità del controllo giudiziario all’impresa destinataria di informativa antimafia: no automatismo</span>

Abstract

Con la recente sentenza del 13 maggio 2021, n. 23330, la VI sezione della Cassazione penale ha affermato che l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario su istanza di parte, a seguito dell'interdittiva antimafia, non è automatica ma dipende dalla verifica dell'occasionalità dell’infiltrazione mafiosa che è rimessa al giudice, a cui spetta, pertanto, accertarne preliminarmente, la sussistenza dei presupposti.

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Il fatto

Una società di capitali, colpita dall'interdittiva antimafia, impugnava il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo e chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 34-bis, del c.d. Codice Antimafia[1] l'applicazione del controllo giudiziario.

L'eventuale ammissione alla misura di prevenzione dell'autorità giudiziaria avrebbe sospeso gli effetti dell'interdittiva prefettizia.

Il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta e la Corte territoriale confermava il decreto di rigetto.

Avverso tale provvedimento la società interponeva ricorso per Cassazione, basato su due motivi di diritto:

i) anzitutto, la violazione di legge, per errata interpretazione della norma di riferimento, dovendosi ritenere che la finalità dell'istituto sia quella di riconoscere tutela prevalente all'interesse alla salvaguardia della continuità produttiva e gestionale dell'impresa.

Secondo la società ricorrente, l'interpretazione seguita dalla Corte di appello ridurrebbe l'ambito di operatività del controllo giudiziario su istanza di parte. Tale misura di prevenzione patrimoniale non richiederebbe la verifica del presupposto del requisito della occasionalità dell'agevolazione mafiosa, essendo quest’ultimo già assorbito nella necessaria precondizione dell’applicazione della misura interdittiva antimafia prefettizia, e non potrebbe essere oggetto di una nuova valutazione giudiziaria, determinandosi, altrimenti, un palese conflitto di giurisdizione, per la necessaria pendenza dell'impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento prefettizio.

La ricorrente, dunque, invoca la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione della verifica del presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa con riguardo al controllo giudiziario "volontario", poiché l'interpretazione che ne impone la verifica si rivelerebbe, secondo tale interpretazione, in contrasto con la legge in una materia di particolare importanza per i valori costituzionali implicati, in primis quello della libertà d'impresa ai sensi dell'art. 41 Cost.;

ii) con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta le argomentazioni in ordine alla valutazione sulla stabilità e non occasionalità dei legami esistenti tra la società ricorrente con il contesto mafioso, non essendo stati, nella specie, individuati elementi di collegamento dell'azienda con gruppi criminali.

 

La decisione della Cassazione

I Giudici della Cassazione hanno giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo che il dato normativo - contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente - subordina l'applicazione del controllo giudiziario, anche quando sia stato preceduto dall'interdittiva antimafia e dalla impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, al doveroso accertamento preliminare da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie.

La sentenza n. 23330/21 dichiara, poi, inammissibili le censure del secondo motivo di gravame, sia perché sollecitano un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, sia perché si limitano, in ogni caso, a prospettare una lettura alternativa a quella del giudice di merito che non ha ritenuto l'agevolazione mafiosa meramente 'occasionale'.

 

No automatismo

Più in particolare, il primo motivo viene dichiarato manifestamente infondato in quanto non esiste alcun automatismo nella sua applicazione essendo rimessa al giudice della prevenzione la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza Ricchiuto[2], il giudice della misura di prevenzione patrimoniale deve accertare il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose. Tale accertamento non si “scolora” del tutto nemmeno in caso di domanda di parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, dovendosi verificare l'occasionalità o meno dell'agevolazione, perché nei casi di situazioni più compromesse possono portare al rigetto della domanda per accogliere quella, della parte avversa, della più gravosa misura dell'amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. Il controllo giudiziario comporta, infatti, una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose.

 

Giudizio prognostico

È stato, poi, ulteriormente precisato[3] che la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario[4], non deve essere finalizzata ad acquisire un dato “statico”, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dalla norma[5].

 

Il punto di incontro tra la misura di prevenzione amministrativa dell'interdittiva antimafia e la misura di prevenzione patrimoniale dell'autorità giudiziaria

Secondo la Corte esso si colloca nell'ambito di quelle situazioni di contiguità mafiosa più sfumate e meno gravi, ponendosi solo entro questi limiti, attraverso l'applicazione del controllo giudiziario effettivamente salvaguardarsi l'interesse pubblico alla continuità dell'impresa, sospendendo l'efficacia di quei divieti di qualunque attività nei rapporti d'impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concessioni o sovvenzioni pubblici), e anche quelli tra privati (autorizzazioni), qualora si reputi che tale rimedio sia sufficiente a scongiurare il pericolo dell'infiltrazione mafiosa e ad emendare l'azienda da tale situazione di rischio.

 

[1] D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicato in G.U. 28 settembre 2011, n. 226.

[2] Cass. Pen., Sez. VI, sentenza del 26 settembre 2019, n. 46898.

[3] Sul punto, cfr. anche Cass. Pen., Sez. 6, sentenza 14 ottobre 2020, n. 1590.

[4] Ai sensi dell’art. 34-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[5] Commi 2 e 3, dell’art. 34-bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

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