28 Marzo 2019

È legittimo l’accesso civico della Coldiretti per la tutela dei consumatori e della concorrenza

MARCO PETITTO

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Abstract

La disciplina nazionale del nuovo accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 si pone in diretta attuazione delle previsioni costituzionali risultanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione (l. 3/2001). Tale istituto è infatti volto ad assicurare le condizioni o la conoscibilità generalizzata degli atti e delle informazioni in possesso dell’amministrazione, necessarie “al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, cit.) e quindi volte a favorire la “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale” (art. 118 Cost).

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Il caso

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte della Coldiretti, della sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza, n. 2994/2018 che aveva respinto il ricorso della Confederazione contro il diniego opposto dal Ministero della salute alla richiesta di accesso civico ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 volta a conoscere le specifiche quantità di importazioni di latte e prodotti lattiero caseari da Paesi UE ed extra Ue da parte di operatori economici italiani, nonché contro il diniego (impugnato con motivi aggiunti) opposto a una seconda domanda circoscritta ai soli prodotti interessati. La ricorrente, dopo aver sottolineato in via preliminare la propria legittimazione a proporre la domanda di accesso civico, ha lamentato la violazione degli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Ricostruzione storico/sistematica dell’accesso civico nel nostro sistema Costituzionale

L’art. 5 d.lgs. 33/2013 attribuisce a chiunque il diritto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non solo quando l’amministrazione non ottemperi all’obbligo di legge di pubblicarli (co. 1), bensì anche “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali” (co. 2), sempre nel rispetto degli eventuali controinteressati e nei limiti della tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5 bis. Quest’ultima disposizione individua i casi eccezionali in cui il soggetto non può ottenere l’accesso civico prevedendo, in modo tassativo, i casi in cui quest’ultimo è suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica o un affidamento di natura privata.

La suddetta disciplina è stata recentemente completata ed integrata dal c.d. accesso universale, il quale, ispirandosi al FOIA statunitense (Freedom Of Information Act), è stato disciplinato dal d.lgs. 97/2016, che ha modificato il d. lgs. 33/2013.

Orbene, sia l’accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990, che l’accesso civico di cui all’art. 5 cit., costituiscono il necessario corollario dei principi di trasparenza e partecipazione che caratterizzano l’attività amministrativa alla stregua dei principi fondamentali di legalità, di tutela dei diritti della persona, di uguaglianza e non discriminazione di cui ai primi tre articoli della Costituzione, oltre che dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Tuttavia se nel primo caso il diritto è riconosciuto solo al soggetto titolare di un interesse qualificato, nel secondo caso tale diritto è esteso a “chiunque”, prescrivendo, quindi, un’accessibilità pressoché totale, senza necessità di dover fornire alcuna motivazione. Sul punto il Consiglio di Stato ha evidenziato che “il nuovo accesso civico risponde pienamente ai sopraindicati principi del nostro ordinamento nazionale di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della “Cosa pubblica” ai sensi degli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché, ovviamente, dell’art. 97 cost., secondo il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione”. Questo nuovo modello, infatti, nel rispetto degli artt. 1, 2 e 118 Cost., è caratterizzato dalla spontanea cooperazione dei cittadini con le Istituzioni e può concorrere a migliorare la capacità di queste ultime di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione riconosce e garantisce. Ciò è coerente con la ratio che l’ha ispirato e che lo differenzia dall’accesso documentale dal momento che, attribuendo a qualsiasi soggetto l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, l’accesso civico diventa strumento di trasparenza amministrativa, indispensabile per il coinvolgimento dei cittadini nella cosa pubblica, nonché mezzo per contrastare la corruzione e garantire l’imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

La posizione di Coldiretti e l’accoglimento dell’appello

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello, ha riconosciuto la legittimazione di Coldiretti a proporre la suddetta domanda di accesso a documenti e a informazioni in quanto, trattandosi di una domanda che può essere proposta da “chiunque”, non vi sarebbe motivo di negare l’accesso a chi rappresenta la maggioranza degli operatori economici perseguendone la tutela e lo sviluppo. Anzi, “la completa informazione dei consumatori (oltre a costituire un diritto di questi ultimi, sancito dal Codice del consumo) può favorire un corretto e regolato confronto concorrenziale, nonché un aumento dei consumi interni ed un ulteriore sviluppo di quel mercato”.

In tal senso le informazioni richieste dalla Coldiretti al Ministero della Salute, volte a indagare sul latte e sui prodotti caseari al fine di informare e rendere consapevoli i consumatori, rispondono a esigenze legate alla tutela dei consumatori, all’incremento di un corretto confronto concorrenziale e rispondono alla stessa ratio dell’accesso civico generalizzato, così come disciplinato dal decreto del 2013.

 

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