13 Luglio 2018

Processo Amministrativo Telematico

FRANCESCO PAOLO FRANCICA

Immagine dell'articolo: <span>Processo Amministrativo Telematico</span>

Abstract

Il termine perentorio entro il quale procedere con il deposito degli atti nel giudizio telematico a seguito dell’entrata in vigore dell’allegato 2, art. 4, comma 4 del D.Lgs. 104/2010 e ss. mm. e ii..

***

A oltre un anno dall’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico e dall’applicazione, dunque, del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 e delle specifiche tecniche ivi allegate, la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi in merito al tema del rispetto dei termini entro i quali -e soprattutto l’orario entro cui- la parte è tenuta a procedere con il tempestivo deposito degli atti nel giudizio.

Il comma 4 dell’art. 4 dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, dispone che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Nel volgere di poche settimane, con alcune pronunce tra loro contrastanti, il Consiglio di Stato ha cercato di chiarire il reale contenuto prescrittivo dell’art. 4 citato, definendo nel dettaglio i requisiti di un deposito tempestivo.

  1. Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136.

Con una prima decisione, il Consiglio di Stato ha affermato la tardività del deposito effettuato l’ultimo giorno alle ore 15,36 (orario di invio dello scritto difensivo) e, dunque, oltre il termine perentorio delle ore 12: nella sentenza si legge che il deposito è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 del D.Lgs. 104/2010, ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera -limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche- effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.

Concretizzando tale principio nella pratica, la sentenza citata chiarisce che:

  1. se una memoria è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 del D.Lgs. 104/2010, la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti);
  2. se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo;
  3. se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.
  1. Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309.

Con una seconda pronuncia, altra sezione del Consiglio di Stato ha smentito la prima decisione, rilevando che “la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito” non potendo, tale situazione contrastare con il dettato di cui all’art. 4. E infatti, secondo il ragionamento del Collegio, il riferimento alle ore 12, è posto “a garanzia del diritto di difesa delle controparti”. Sicché, “la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno). Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora”.

  1. C.g.a. 6 giugno 2018, n. 344.

Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha statuito che gli orari indicati ai fini del deposito degli atti in scadenza (fino alle ore 24:00) e agli effetti dei termini di difesa (fino alle ore 12:00) devono intendersi “[…] nel senso che il primo termine delle ore 24:00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito”.

***

Si attendono ulteriori episodi, a definitivo chiarimento del contrasto giurisprudenziale ingeneratosi su un tema così spinoso e innovativo.

Sino ad allora, sarà certamente opportuno attenersi, seppure in via del tutto cautelativa, al termine delle ore 12:00 per ogni deposito effettuato l’ultimo giorno utile.

Altri Talks