29 Aprile 2022

Il project financing e la sua recente evoluzione normativa

GIUSEPPE IMBERGAMO

Immagine dell'articolo: <span>Il project financing e la sua recente evoluzione normativa</span>

Abstract

Gli attuali scenari globali impongono delle scelte immediate in ordine alla valorizzazione e all’implementazione della compartecipazione del privato nello sviluppo delle sfide economiche, culturali e sociali che l’Italia deve affrontare anche grazie all’utilizzo dei fondi stanziati dall’Europa in generale, e in special modo nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale degli Investimenti Complementari).

D’altronde, è la stessa Commissione Europea, nella “Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans” ad aver svolto espliciti riferimenti alla complementarietà dei fondi anzidetti con le risorse private: “The InvestEU programme, the Horizon Europe missions and the Digital Europe Programme can be used in complementarity to the Recovery and Resilience Facility support in order to deliver additional investments and crowding in private investments in support of the objectives of the recovery and resilience plans.”

***

In questo contesto, il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) disciplina espressamente il partenariato pubblico privato (PPP) quale strumento per la realizzazione di una cooperazione tra il pubblico e il privato, in alternativa al classico strumento dell’appalto, da cui differisce essenzialmente per due elementi fondamentali:

  1. l’utilizzo di fondi privati accanto a quelli pubblici, con possibilità di completare e realizzare investimenti più ampi per soddisfare gli interessi collettivi;
  2. la gestione delle infrastrutture e dei servizi, affidata in tutto o in parte al privato, il quale, animato da un interesse diretto e concreto verso l’efficienza, porta ad un notevole incremento delle performance attese.

All’interno delle misure di partenariato l’articolo 183, comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici prevede la possibilità per gli operatori economici di ricorrere allo strumento del project financing ad iniziativa privata mediante la presentazione di una proposta da sottoporre alla competente pubblica amministrazione.

In questi casi, dunque, è il privato che si sostituisce quasi integralmente alle Amministrazioni nella progettazione della miglior soluzione operativa, soluzione in cui lo stesso privato promotore svolge appunto un ruolo strategico anche e soprattutto nella fase esecutiva e gestoria.

Al riguardo, alla luce degli impegni previsti da PNRR e dalla nuova programmazione 2021/2027 sui temi dell'innovazione e della sostenibilità energetica e ambientale, il Project Financing assume un ruolo centrale tra le ipotesi che consentono agli Enti pubblici di richiedere e ottenere finanziamenti comunitari.

Dall’illuminazione pubblica al facility management, dalle misure di efficientamento energetico per gli ex IACP che sfruttano il c.d. “Superbonus 110%” alla realizzazione e gestione di hub tecnologici, il Project Financing rappresenta una scelta sempre più necessitata per finanziare e gestire servizi o infrastrutture di interesse collettivo che non potrebbero essere realizzati con investimenti esclusivamente pubblici. E che richiedono una expertise qualificata, tipica dell’operatore economico privato, in merito alla fase di gestione dei servizi connessi alla procedura.

In tutto questo, già con il c.d. “Decreto Semplificazioni”, nel testo convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, erano state introdotte modifiche in merito al presupposto per l’avvio del procedimento di finanza di progetto.

Infatti, il D.L. n. 76/2020 ha previsto, all’articolo 8, comma 5, lett d), che le proposte di cui all’art. 183 comma 15 del Codice possano essere presentate anche se gli interventi proposti siano presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

Ciò significa che dal 2020, le proposte progettuali presentate dai privati possono riguardare anche opere e/o servizi già inclusi negli strumenti di programmazione pubblici che potrebbero essere insufficienti oppure prevedere opere o servizi non ancora messi a gara dalle stesse amministrazioni.

La relazione illustrativa al decreto ha chiarito in proposito che “Al fine, dunque, di assicurare la migliore fattibilità dei progetti ovvero rimediare alla potenziale inerzia dell’amministrazione, la disposizione concede al promotore la facoltà di proporre progetti anche alternativi, migliorati e affinati rispetto a quelli già inseriti negli strumenti di programmazione”.

La modifica normativa riscrive la ratio dell’istituto, poiché l’apporto del privato nella presentazione di proposte potrà intervenire anche in una fase successiva a quella di programmazione, così da ampliare il raggio di azione di tale procedura in cui soggetti privati predispongono tutta la documentazione relativa alla realizzazione di un progetto infrastrutturale, dalla fase di progettazione, al finanziamento, alla realizzazione e successiva gestione funzionale ed economica dell’opera realizzata.

L’auspicio è che, arricchito il quadro normativo di nuove possibilità applicative, l’istituto fondato sulla partnership pubblico-privata possa agevolare l’assunzione da parte del privato di operatività (quale ad esempio la fase progettuale) che alleggeriscono il compito della parte pubblica, ma che allo stesso tempo consentono di attrarre importanti investimenti che, sommati tra loro, possono soddisfare l’interesse pubblico alla realizzazione di importanti soluzioni per la collettività, che siano soluzioni di efficientamento energetico o di rigenerazione urbana o di gestione di servizi pubblici.

 

 

Altri Talks