08 Maggio 2020

Il vademecum dell'ANAC per l'affidamento degli appalti nel periodo di emergenza COVID-19

RICCARDO MARLETTA

Immagine dell'articolo: <span>Il vademecum dell'ANAC per l'affidamento degli appalti nel periodo di emergenza COVID-19 </span>

Abstract

                                 Aggiornato al 08.05.2020

L'ANAC ha pubblicato un vademecum per accelerare l'affidamento degli appalti pubblici. Il vademecum ovviamente non introduce deroghe alla normativa in materia, ma pone in evidenza alcune ipotesi in cui la legge consente di ridurre i tempi e semplificare gli adempimenti delle procedure di gara.

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Con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC era intervenuta in merito alle gare d'appalto che si svolgono in questo periodo di emergenza epidemiologica, soprattutto fornendo indicazioni con riferimento alle procedure già avviate ed ai contratti in corso d'esecuzione.

Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, con un documento pubblicato il 22 aprile 2020 l'ANAC ha inoltre operato una ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel Codice dei Contratti e nell’attuale quadro normativo.

Con questa stessa finalità, in vista della "Fase 2", l'ANAC ha realizzato un vademecum rivolto alle stazioni appaltanti, che possa essere d'aiuto ove si renda necessaria un’accelerazione o una semplificazione delle gare.

Il Codice dei Contratti già contempla misure che consentono il ricorso a procedure rapide al ricorrere di determinati presupposti, che spesso però sono poco note alle stazioni appaltanti.

 

Ipotesi in cui è possibile procedere senza gara

Il Codice dei Contratti consente di derogare all'ordinaria procedura di aggiudicazione dei contratti laddove sussistano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile.

In tal caso il committente è tenuto ad individuare (laddove possibile) almeno cinque operatori economici secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, affidando l'appalto all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

In circostanze di somma urgenza che non consentono l'effettuazione di alcun confronto concorrenziale, ivi compresi gli eventi emergenziali di protezione civile, è però possibile procedere all'affidamento diretto dell'appalto ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

Tali affidamenti non possono tuttavia eccedere il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

 

La riduzione dei termini per la partecipazione alla gara

In caso di motivata urgenza è possibile la riduzione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.

In particolare:

- nelle procedure aperte è possibile ridurre il termine ordinariamente previsto per la presentazione delle offerte da 35 a 15 giorni, con possibilità di ulteriore riduzione di 5 giorni nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;

- nelle procedure ristrette il termine per la presentazione della domanda di partecipazione può essere ridotto da 30 a 15 giorni dalla trasmissione del bando o avviso, mentre per la presentazione dell’offerta da 30 giorni a 10 dall’invito.

Con riferimento ai contratti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, i termini sopra indicati  possono essere ulteriormente ridotti fino alla metà.

 

L'applicazione del termine di "stand still"

Il vademecum si occupa poi delle ipotesi in cui non trova applicazione la previsione relativa all'osservanza del periodo di "stand still", per effetto del quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In realtà i casi di esclusione dell'applicazione del termine di "stand still" non hanno a che vedere con la sussistenza di ragioni di urgenza nell'aggiudicazione del contratto, ma riguardano altre e diverse fattispecie: gare in cui abbia partecipato un solo concorrente, procedure d'appalto basate su accordi quadro o su un sistema dinamico di acquisizione, alcuni casi di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico, affidamenti di valore inferiore a quelli indicati all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. n. 50/2016.

 

L'esecuzione anticipata del contratto

Vi sono poi alcune ipotesi in cui è consentito alle stazioni appaltanti di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, successivamente all’aggiudicazione, e precisamente:

- per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale;

- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

 

 

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