21 Dicembre 2017

Profili IVA dei Non Performing Loans (NPLs)

MENNATO FUSCO

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Abstract

L’articolo mira ad esaminare, senza pretesa di esaustività, la disciplina IVA applicabile ai Non Performing Loans alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dalla Commissione Europea e dalla Banca Centrale Europea (BCE).

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I Non Performing Loans possono essere definiti come prestiti in “sofferenza”. Un prestito è considerato in sofferenza quando sono trascorsi più di 90 giorni senza che il debitore abbia onorato i propri impegni contrattuali.

Le banche creditrici, al fine di ridurre i prestiti in sofferenza iscritti in bilancio e nell’ottica di migliorare la propria efficienza organizzativo/gestionale, mettono in atto operazioni in grado di trasferire (dietro corrispettivo) la titolarità di un credito ad un nuovo soggetto; le modalità di trasferimento possono essere diverse: cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 e ss del codice civile, il factoring (L. n. 52/1991), la cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 del TUB, cessione nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/99.

Trattamento IVA dei Non Performing Loans nell’ordinamento domestico

Innanzitutto è bene precisare che ai fini del trattamento IVA le cessioni di crediti:

  • Non sono considerate cessioni di beni;
  • Possono essere considerate prestazioni di servizi qualora effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo.

In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 633/1972 non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; l’art. 3 del DPR n. 633/1972, assorbendo le modifiche apportate dalla L. n.28/1997 (con la quale si è data attuazione alle direttive comunitarie in materia di IVA sulle operazioni creditizie e finanziarie), considera prestazioni di servizi - qualora effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo - tutte le operazioni finanziarie, intendendosi tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se attuate mediante la cessione di crediti.

Fatta questa doverosa premessa si precisa che, con riferimento alla cessione dei Non Performing Loans, l’Amministrazione Finanziaria - attraverso alcuni documenti di prassi - ha sempre considerato tali operazioni come prestazioni di servizi quando realizzate con finalità di finanziamento.

Ai sensi dell’art. 10 del DPR n.633/1972 le cessioni di crediti (anche quelli in sofferenza) sono prestazioni di servizi che, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’IVA, sono esenti ai fini dell’imposta, a meno che non si sostanzino in un’attività di recupero di crediti. In tale ultimo caso le prestazioni sono imponibili.

Quindi, nel caso di cessione di crediti realizzata con la finalità di finanziamento, (il che avviene in tutti i casi in cui la cessione procura liquidità al cedente) è il cessionario e non il cedente ad effettuare la prestazione di servizi di natura finanziaria; la prestazione del cessionario è esente ai fini IVA. Resta fermo il fatto che se la cessione non ha causa di finanziamento l’operazione rimane fuori l’ambito di applicazione della disciplina IVA. La base imponibile della prestazione è pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi (circ. ABI n. 37/1997).

Trattamento IVA dei Non Performing Loans nell’ordinamento dell’Unione Europea

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme della disciplina IVA relativamente alle cessioni dei NPLs la Commissione Europea, con il Working paper n. 917/2017, ha esaminato i possibili scenari ai fini Iva derivanti da un’operazione di cessione di crediti in sofferenza; questi possono consistere

  1. Nella prestazione di servizi a titolo oneroso effettuata dal cedente avente ad oggetto la cessione di un bene immateriale (il credito appunto);
  2. Nella prestazione di servizi a titolo oneroso effettuata dal cessionario avente ad oggetto l’obbligo di manlevare il cedente dall’onere di porre in essere attività di recupero del credito e dal rischio che il credito resti insoluto.

In entrambi gli scenari, può identificarsi una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi della normativa IVA? Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso solo quando esista un legame diretto tra il servizio ed il corrispettivo ricevuto (CGUE C-53/09, 7 ottobre 2010). Se la prestazione è a titolo oneroso occorrerà verificare se essa può essere considerata esente sulla base delle norme comunitarie (art. 135 Direttiva 2006/112/CE), recepite nel nostro ordinamento con il suddetto art. 10, DPR 633/1972.Dal punto di vista del cedente del Non Performing Loans, la Commissione ritiene che, sebbene il corrispettivo ricevuto sia inferiore rispetto al valore nominale del credito (e quindi al valore del capitale prestato dal cessionario), si tratti comunque di una prestazione di servizi a titolo oneroso e quindi rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA; infatti, l’art 25 della Direttiva IVA prevede che una prestazione di servizi può consistere anche in una cessione di beni immateriali (crediti). Inoltre, la Commissione ritiene che tale prestazione (cessione del credito da parte del cedente) possa usufruire dell’esenzione. L’art 135 della Direttiva IVA, infatti, prevede che siano esenti le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai crediti.

Dal punto di vista dell’acquirente dei Non Performing Loans, la Commissione, in accordo con la sentenza della Corte di Giustizia C-305/01 del 26 giugno 2003, sostiene che l’acquisto del credito in sofferenza non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso eccetto il caso in cui si possa rinvenire nel differenziale tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di acquisto l’esistenza di una commissione o comunque di un corrispettivo a vantaggio dell’acquirente. In quest’ultimo caso il cessionario acquirente effettuerebbe una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore del cedente.  La Commissione ritiene, però, che la prestazione in esame debba essere ricondotta all’attività di recupero del credito e quindi non possa godere del regime di esenzione.

Appare quindi evidente una divergenza tra la posizione della Commissione Europea e quella dell’Amministrazione finanziaria italiana relativamente al trattamento ai fini IVA della cessione del credito. Sicuramente le disposizioni interne di recepimento delle norme comunitarie sono imprecise, inoltre, appare chiaro un diverso approccio in sede di interpretazione delle fattispecie giuridiche. Quello della nostra Amministrazione finanziaria è un approccio basato su parametri soggettivi (es. la causa del contratto), quello della Commissione e della Corte UE su parametri economici oggettivi.

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