22 Giugno 2021

Deducibilità dei compensi degli amministratori nelle società di capitali: alcune riflessioni

RAFFAELE PEPE

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Abstract

La questione, già in passato dibattuta, della deducibilità dei compensi erogati agli amministratori non previamente deliberati dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389 c.c., è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 7329/2021 del 16.03.2021.

 Al riguardo i Supremi Giudici confermando un consolidato orientamento (cfr. Cass. Sez. V Ord. n. 1179 del 08.06.2016; Cass- Sez V n. 20265 del 04.09.2013, Cass. Sez. V n. 17673 del 19.07.2013; Cass. SS.UU n. 21933 del 29.08.2008) hanno statuito che per tali compensi è necessaria una specifica delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nell’approvazione del bilancio, pena l’indeducibilità del relativo costo.

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La questione sottoposta all’esame dei Supremi Giudici riguardava la contestata invalidità della determinazione dei compensi degli amministratori di una s.r.l., assunta con delibera assembleare successiva al bilancio di esercizio e la conseguente ritenuta indeducibilità del relativo costo per difetto dei requisiti e certezza e determinabilità.

La Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dell’Amministrazione Finanziaria, ha statuito che la deliberazione dei soci non può essere considerata implicita nell’approvazione del bilancio in cui sono esposti tali compensi e che gli stessi sono indeducibili per la società in quanto solo la specifica delibera assembleare costituisce fonte dell’obbligazione patrimoniale: “Pertanto, i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati (Cass. Sez.V, n. 5349 del 2014 cit.), atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cass. Sez. V, n. 21953 del 2015). (..).

In particolare, secondo la richiamata statuizione, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c., (salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio essendo totalitaria non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori).

In altri termini per i Giudici di Legittimità la mancanza della delibera ad hoc sui compensi comporta ex art. 1423 c.c. la nullità dell’atto stipulato dall’amministratore della società e di conseguenza l’indeducibilità del costo, ai sensi dell’art. 109 Tuir, per mancanza di determinabilità dell’ammontare.

 

Spunti di riflessione

La Suprema Corte con la esaminata ordinanza, sulla scia di un orientamento oramai consolidato, ha stabilito che i compensi degli amministratori di società di capitali determinati sono, in assenza di apposita delibera,  indeducibili ai fini fiscali, posto che la violazione dell’art. 2389 c.c. li rende privi di causa lecita e di conseguenza privi dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all’art. 109 Tuir.

Ciò induce ad alcune considerazioni e/o riflessioni.

1) I Supremi Giudici hanno ritenuto che i sopra detti principi si applicano anche per le S.r.l., nonostante, con la riforma del diritto societario introdotta dal D.lgs. n. 6/2003, non è più applicabile per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) la disposizione di cui all’art. 2389 c.c., valida invece per Spa.

È opportuno ricordare che la disciplina societaria post D.lgs. n. 6/2003, per quanto concerne le S.r.l. è stata oggetto di rilevanti modifiche come ad esempio l’eliminazione del richiamo all’art. 2389 c.c, che dispone che i compensi degli amministratori delle S.p.a. siano determinati dall’assemblea dei soci, e l’abrogazione del reato di illecita percezione dei compensi di cu all’art. 2630 c.c..

Pertanto va rilevato che in ambito civilistico non sussiste alcuna disposizione normativa che imponga che i compensi degli amministratori di S.r.l. siano deliberati dall’assemblea, con la conseguenza che gli stessi possono in ipotesi essere concordati senza alcuna forma scritta, ovvero anche verbalmente.

2) Inoltre, per completezza di analisi, è altresì necessario considerare come non sussista alcuna diposizione tributaria che ai fini della deducibilità dei compensi degli amministratori impone la necessità di una delibera specifica dell’assemblea, atteso che l’art. 95 c. 5 Tuir ne regola la deducibilità in base al criterio di cassa senza imporre ulteriori limiti: “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73 comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico”.

Nonostante gli aspetti sopra esposti, va comunque considerato che la ratio sottesa all’oramai granitico orientamento della Suprema Corte, ribadito anche con la recente ordinanza n. 7329/2021, di ritenere indeducibili i compensi degli amministratori in assenza di delibera si fonda sulla mancanza di certezza e o determinabilità e quindi di inerenza ex art. 109 Tuir, dei compensi erogati indebitamente.

Fermo restando che la congruità dell’ammontare dei compensi corrisposti agli amministratori è insindacabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 24957/2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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