27 Gennaio 2020

La riforma dell’azione di classe italiana

ARTURO BATTISTA

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Abstract

La legge n° 31 del 2019 ha introdotto la riforma dell’azione di classe (“class action”) italiana che – dopo una prima proroga rispetto alla data del 20 aprile 2020 – entrerà in vigore nel successivo mese di ottobre. La riforma, nel tentativo di potenziare lo strumento dell’azione di classe, ha ampliato notevolmente la platea dei possibili ricorrenti (non più solo consumatori e utenti) e ha eliminato la predefinizione delle situazioni giuridiche tutelabili. Tuttavia, la revisione del meccanismo di adesione all’azione di classe (possibile anche dopo l’emissione della sentenza) mina e non poco i diritti di difesa delle imprese e la possibilità per queste ultime di prevedere in alcun modo le eventuali conseguenze in termini monetari dell’azione stessa, con potenziali pesanti risvolti economici-finanziari per le imprese coinvolte.

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Le principali novità

  • Estensione soggettiva e oggettiva: l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che deducano la lesione di “diritti individuali omogenei”, quindi non più ai soli consumatori o utenti, e per far valere potenzialmente qualsiasi situazione giuridica.
  • L’azione sarà nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine istituzionale la tutela dei suddetti diritti, iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
  • I “destinatari” dell’azione di classe potranno essere solo imprese ed enti gestori di servizi pubblici.
  • Il giudice competente a conoscere l’azione di classe sarà il Tribunale delle Imprese e l’azione si esperirà tramite ricorso (si applicheranno le norme del procedimento sommario di cognizione, artt. 702-bis e ss. c.p.c.).
  • L’adesione all’azione (c.d. “opt in”) potrà avvenire entro determinati termini non solo nella fase successiva all’ordinanza di ammissione ma anche in quella successiva alla sentenza. La riforma sovverte in un certo senso i princìpi processuali, con la possibilità di far esaminare la singola domanda dopo che l’accertamento della condotta illecita in generale è già stato compiuto dal giudice.

 

Primi profili critici

  1. Estensione potenziale della tutela a qualunque ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
  2. L’adesione all’azione in una fase successiva può determinare effetti ancora più gravosi e difficilmente gestibili per le imprese. Infatti, la sentenza con cui il tribunale accoglierà l’azione di classe non chiuderà (come invece succede oggi) il procedimento ma aprirà a una fase successiva incentrata:
    (i) sulla quantificazione del danno, e
    (ii) sulle adesioni all’azione di classe; adempimenti che potranno comportare il rischio (elevato) di dilatazione dei tempi e del contenzioso.
  3. La possibilità concessa a ogni aderente (anche senza ausilio di un legale) di richiedere prove e formulare pretese potrebbe rendere praticamente impossibile il diritto di difesa dell’impresa resistente.
  4. Perdurante assenza di rimedi speciali efficaci e celeri per ristorare eventuali danni di immagine cagionati all’impresa resistente in caso di diffusione mediatica dell’esperimento dell’azione.

 

Conseguenze per le imprese

Come già accennato nei profili critici sopra le imprese chiamate a difendersi in una class action, con la nuova normativa, potrebbero subire effetti molto dannosi sul piano economico, sociale ed imprenditoriale.

In primo luogo, la possibilità di aderire anche nella fase successiva all’emissione della sentenza che definisce il giudizio potrebbe:
(i) rendere molto difficili da prevedere le conseguenze economiche di una sentenza di accoglimento dell’azione, non essendo possibile determinare quante persone aderiranno dopo la pronuncia dell’eventuale sentenza di condanna,
(ii) affievolire il diritto di difesa dell’impresa: ogni aderente infatti (anche senza ausilio di un legale) potrà richiedere prove e formulare ulteriori pretese, e
(iii) dilatare “all’infinito” il processo di calcolo della somma da corrispondere agli aderenti alla classe, assimilando molto tale fase a una procedura concorsuale con la nomina peraltro del Rappresentante comune degli aderenti, che ricoprirebbe la funzione di una sorta di Commissario-Curatore della procedura assistito dal giudice.

Inoltre, va anche considerato che la riforma dell’azione di classe – con l’apertura dell’azione a tutti coloro che vantino “diritti individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell’obbligazione indicati dall’articolo 1173 del codice civile” – ha ampliato notevolmente la platea dei possibili attori includendo perfino, almeno in linea teorica, i lavoratori-dipendenti dell’impresa, che potrebbero utilizzare tale azione come strumento di pressione nei confronti dell’impresa stessa.

 

 

 

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