28 Febbraio 2024

Accesso civico generalizzato versus accesso documentale: limiti a confronto

MARIANGELA DI GIANDOMENICO

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Abstract

Con la sentenza n. 9849 del 16 novembre 2023, la IV sezione del Consiglio di Stato, nel negare l’accesso civico al ricorrente, ricostruisce ratio e finalità dell’istituto introdotto dall’art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, anche rispetto all’accesso documentale di cui alla L. n. 241/1990 e ne individua i differenti limiti e i relativi poteri dell’Amministrazione. 

L’articolo è scritto a quattro mani dall’Avv. Mariangela Di Giandomenico, Partner di Orrick e dall’Avv. Alessandra Di Lorito, Associate di Orrick.

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Fatti di causa

La causa ha ad oggetto il diniego dell’Agenzia Industrie Difesa (AID) opposto all’istanza di accesso civico generalizzato formulata dal direttore della rivista “Altraeconomiaad un Accordo che la stessa Agenzia aveva stipulato con la Direzione centrale dell’immigrazione del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

L’AID negava l’accesso civico adducendo che si trattasse di documenti sottratti all’accesso per motivi di sicurezza, difesa e relazioni internazionali ex art. 5-bis comma 1, lett. a), c), d) del D.Lgs. 33/2013. Inoltre, il diniego si fondava sulla previsione del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2022 che, nell’art. 2 comma 1 lett. d), contempla un elenco di documenti sottratti all’accesso tra i quali rientravano quelli per i quali è causa.  Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso per l’accesso, deducendo plurimi vizi dell’atto, al TAR Lazio che, con sent. 1779/2023, ha ritenuto legittimo il predetto diniego. Il ricorrente, di conseguenza, ha impugnato detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

 

La Sentenza

La Sentenza si segnala in quanto, nel respingere l’istanza di accesso civico generalizzato, ne ricostruisce i contenuti essenziali e limiti anche rispetto all’accesso documentale di cui alla L. 241 del 1990.

A fronte delle censure del ricorrente, che lamentava dell’assenza di motivazione rispetto al diniego opposto, il Consiglio di Stato riconosce anzitutto che l’accesso civico generalizzato costituisce un diritto fondamentale “che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona”, rinvenendone le basi in primis nella nostra Carta costituzionale (artt. 1, 2, 97 e 117) e altresì nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 42) e nell’art. 10 della CEDU essendo tale aspetto fondamentale per la partecipazione alla vita di una comunità.

Alla luce di ciò si spiega altresì il dettato normativo dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 alla stregua del quale “chiunque” può visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti “ulteriori” rispetto a quelli per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione.

I giudici di Palazzo Spada, nella ricostruzione dell’istituto, fanno altresì riferimento ai cd. sistemi FOIA (“Freedom of information act”) secondo cui l’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cd. right to know) non limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge. E tale diritto trova delle preclusioni nell’art. 5-bis citato che individua un duplice ordine di cause ostative all’accoglimento dell’istanza di ostensione: i)  il caso in cui il riconoscimento dell’accesso possa recare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati elencati dai commi 1 e 2 dello stesso art. 5-bis del Decreto[1];  ii) il caso in cui vi sia un preclusione assoluta (“nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”).

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, mentre l’accesso civico pur consentendo l’ostensione dei documenti a prescindere della dimostrazione di un interesse diretto concreto e attuale, incontra un limite non superabile nel dettato normativo di cui all’art. 5 bis; al contrario il diritto di accesso di cui alla L n. 241 richiede la dimostrazione di una situazione giuridica legittimante, ma sancisce la prevalenza dell’interesse conoscitivo difensivo rispetto alla riservatezza.

La Sentenza stabilisce pertanto che, all’ampliamento (rispetto all’accesso documentale) della platea dei soggetti che possono avvalersi dell’accesso civico generalizzato “corrisponde un maggior rigore normativo nella previsione delle eccezioni poste a tutela dei controinteressi pubblici e privati”. Ne consegue che l’amministrazione in sede di valutazione della istanza di accesso civico, non ha alcun potere valutativo anche in ordine alle modalità dell’acceso né vi è un obbligo di motivazione, ove si incorra nelle limitazioni all’acceso sopra richiamate, essendo i limiti dell’accesso civico gli stessi dell’accesso documentale di cui all’art. 24, comma 1 e stante che le Linee guida ANAC[2] non richiedono l’esplicitazione delle motivazioni del negato accesso.

Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare le categorie di atti sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 della stessa legge[3]. Pertanto, alle pubbliche amministrazioni “è demandato non un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle categorie di documenti inaccessibili, ma un potere che può essere esercitato in relazione ai “soli” casi di esclusione previsti dal precedente comma 1. Trattasi, pertanto, di una discrezionalità limitata, e quindi coerente con il principio di legalità”.

Dunque, la Sentenza fa chiarezza sulle limitazioni all’accesso civico rispetto a quelle dell’accesso documentale, escludendo nel primo caso un obbligo di motivazione laddove il divieto di accesso risponde ai limiti imposti dalla legge e ciò conformemente alla ratio dell’accesso civico e alle sue finalità come supra evidenziate.

 

[1] Ai sensi del primo comma l’accesso è rifiutato se è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a a) sicurezza pubblica e ordine pubblico, b) sicurezza nazionale, c) difesa e questioni militari, d) relazioni internazionali, e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, f) conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, g) regolare svolgimento di attività ispettive.          
Ai sensi del secondo comma, l’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare pregiudizio ad uno dei seguenti interessi privati: a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
[2] Cfr. Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 disponibili su www.anticorruzione.it.
[3] Il comma 1 dell’art. 24 della l. 241/90 prevede difatti che: “Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.
 

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